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Ordinanza — n. 45729/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to improper formulation of the ground of non-punishability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45729/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Vincenzo Campoluongo's appeal inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The defense argued a lack of reasoning regarding the exclusion of punishability under Article 131-bis of the Penal Code, but the court found the complaint merely expressed dissent rather than a valid legal objection. The court ruled that the lower court adequately addressed the material facts and that the appeal's phrasing violated procedural requirements for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: An appeal alleging a defect in reasoning regarding the exclusion of punishability is inadmissible if it merely expresses dissent without raising a specific legal issue, as the lower court's assessment of the offense's gravity is sufficient if based on relevant criteria.

Parole chiave

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exclusion of punishability particular triviality of offense inadmissibility of appeal defect in reasoning manifestation of dissent Art. 131-bis Penal Code court costs and fine motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
E IN DIRITTO Letto il ricorso di Campoluongo Vincenzo, ritenuto che l'unico motivo del ricorso, con cui la difesa deduce vizio di motivazione sul disconoscimento della pur sollecitata causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
Art. 133, comma primo, cod. pen.
pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (cfr., tra le altre, Sez.
art. 131-bis cod. pen
E IN DIRITTO Letto il ricorso di Campoluongo Vincenzo, ritenuto che l'unico motivo del ricorso, con cui la difesa deduce vizio di motivazione sul disconoscimento della pur sollecitata causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPOLUONGO VINCENZO nato a NAPOLI il 08/04/1965 avverso la sentenza del 02/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso di Campoluongo Vincenzo, ritenuto che l'unico motivo del ricorso, con cui la difesa deduce vizio di motivazione sul disconoscimento della pur sollecitata causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., appare formulato in termini non consentiti finendo per risolversi in una mera manifestazione di dissenso rispetto alla decisione assunta dai giudici di merito che, dal canto loro, hanno congruamente ed esaustivamente dato conto della oggettiva rilevanza del pregiudizio patrimoniale del profitto conseguito dalla condotta delittuosa in esame (cfr., pagg. 3-4 della sentenza); ed è appena il caso di ribadire che, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (cfr., tra le altre, Sez. 6 - , n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647 — 01); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 novembre 2024.