Italian court dismisses appeal claiming lack of reasoning on non-punishability cause due to recidivism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Dionne Elhadji Mamadou inadmissible, rejecting the claim that the lower court failed to apply the cause of non-punishability under Article 131-bis of the Penal Code. The defense argued the appeal was specific, but the court found the reasoning insufficient because the appellate court already established specific recidivism elements that inherently opposed the non-punishability defense. Consequently, the court ruled that the decision was legally correct and factually sound without needing to examine every evaluation criterion.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: An appeal claiming a lack of reasoning regarding the non-punishability cause is inadmissible if the lower court's decision implicitly addresses the issue through established recidivism findings and general criteria for offense leniency.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIONNE ELHADJI MAMADOU nato il 19/03/1969 avverso la sentenza del 20/06/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
letto il ricorso di Dionne Elhadji Mamadou, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale la difesa deduce vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato e, invero, articolato in termini non specifici, avendo la Corte d'appello congruamente evocato, a fondamento della propria decisione (cfr., pag. 8), il fatto che, a carico del ricorrente, fosse stata ritenuta la recidiva specifica reiterata, espressione di ingravescente pericolosità criminale e, di converso, del carattere abituale e non occasionale della condotta criminosa, elementi ostativi alla invocata applicazione della causa di proscioglimento per particolare tenuità; la decisione appare corretta in diritto (cfr., ta ultimo, Sez. 5 , n. 1489 del 19/10/2020, dep. 14/01/2021, Serra Rv. 280250 - 01) e, comunque, solo genericamente contrastata in fatto essendosi la difesa limitata - senza comprovare il suo assunto - a sostenere la risalenza dei precedenti fondanti la recidiva qualificata come tali, a suo avviso, inidonei a giustificare la valutazione di non occasionalità; ribadito che il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (cfr., Sez. 7 - , n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01) e che, in ogni caso, la motivazione del diniego ben può ricavarsi anche implicitamente dalle ulteriori valutazioni operate dal giudice sia in punto di responsabilità che di pena (cfr., Sez. 4 , n. 27595 del 11/05/2022, Omogiate, Rv. 283420 01;
Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017, Tempera, Rv. 270033 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 5 novembre 2024 Il Consigliere est sore ) IN La Preside