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Ordinanza — n. 45727/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of specific grounds and improper scope regarding sentencing discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45727/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible due to a lack of specific grounds and improper scope regarding sentencing. The appellant argued for renewed investigative proceedings and excessive punishment, but the court found these arguments generic and unsupported by new facts. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and fines.

Regesto Legislator

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Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.; Art. 62 n.4 cod. pen.: An appeal must cite specific grounds distinct from those already addressed by the lower court, and sentencing discretion regarding statutory mitigating circumstances cannot be challenged in abstracto at the appellate level.

Parole chiave

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lack of specific grounds sentencing discretion criminal appeal inadmissibility statutory mitigation renewed investigative proceedings spese di difesa ripetibili dell'avvocato caso di rigore economico

Disposizioni normative citate

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Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Art. 62 n.4 cod. pen.
233391); che il medesimo motivo, nella parte in cui lamenta difetto di motivazione circa la pena inflitta, ritenuta eccessivamente severa e, in particolare, la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod.
Artt. 132 e 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 2780 del 24/01/1996, Panigoni
Sez. U, n. 2780 del 24/01/1996, Panigoni, Rv.
Sez. 2, n. 41808 del 27/09/2013, Mongiardo
203574; Sez. 2, n. 41808 del 27/09/2013, Mongiardo, Rv.
Sez. 6, n. 20095 del 26/02/2013, Ferrara
256968; Sez. 6, n. 20095 del 26/02/2013, Ferrara, Rv.
Sez. 2, n. 3458 del 01/12/2005, Di Glor
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASELLA FRANCESCO nato a NAPOLI il 14/05/1982 avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

letto il ricorso di Casella Francesco, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale la difesa deduce vizio di motivazione in punto di responsabilità, è manifestamente infondato e, prima ancora, generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e motivatamente disattese dal giudice del gravame laddove (cfr., pag. 3 della sentenza) ha rilevato che:

a) l'imputato, al fine di ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dell'autovettura, ne aveva modificato il numero di telaio, vi aveva applicato diverso blocco centralina e chiavi e ne aveva sostituito la targa;

b) la targa e gli elementi identificati appartenevano ad altra vettura regolarmente acquistata dall'odierno ricorrente, il quale aveva provveduto anche a cambiare il colore dell'auto di illecita provenienza in origine bianca;

c) l'imputato, una volta modificata l'autovettura, l'aveva venduta al titolare di una concessionaria il quale, dopo aver riscontrato delle anomalie, decideva di procedere a degli accertamenti;

d) la consapevolezza in ordine all'illecita provenienza dell'auto è dimostrata dal comportamento elusivo dell'imputato, estrinsecatosi nella mancata adduzione di giustificazioni comprovanti le lecite modalità con cui ne sarebbe entrato in possesso, nonché dalla sottrazione alla richiesta di confronto pervenutagli dalla persona offesa; ha evidenziato, inoltre (cfr., pag. 4 della sentenza) le ragioni per le quali siffatte iniziative non potevano che essere state poste in essere dall'odierno ricorrente e non da altri, argomentando in termini non manifestamente illogici o contraddittori ma che, nel contempo, non sono stati oggetto di specifica censura; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si concretizza nella mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che il ricorso, nella parte in cui contesta la mancata rinnovazione dell'attività istruttoria, denunciando l'illogicità della motivazione, appare manifestamente infondato avendo la Corte d'appello motivato in merito alla esaustività del quadro fattuale acquisito (cfr., pag. 4 della sentenza) e, per altro verso, la stessa mancata identificazione della persona la cui audizione era stata sollecitata dalla difesa; che, pertanto, la sentenza in esame non merita censura nemmeno sotto questo profilo attesa, d'altra parte, la natura eccezionale dello strumento della rinnovazione dell'istruttoria in appello (cfr., tra le tante.

Sez. U, n. 2780 del 24/01/1996, Panigoni, Rv. 203574; Sez. 2, n. 41808 del 27/09/2013, Mongiardo, Rv. 256968; Sez. 6, n. 20095 del 26/02/2013, Ferrara, Rv. 256228; Sez. 2, n. 3458 del 01/12/2005, dep. 2006, Di Glor Rv. 233391); che il medesimo motivo, nella parte in cui lamenta difetto di motivazione circa la pena inflitta, ritenuta eccessivamente severa e, in particolare, la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen., è formulato in termini non consentiti dalla legge in sede di legittimità e, comunque, manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo è stato adeguatamente assolto dal giudice di merito, rilevando che il danno cagionato alla persona offesa non può ritenersi tenue se si considera l'ingente valore impiegato dalla stessa per comprare l'autovettura oggetto di riciclaggio e per sostenere le spese relative agli accertamenti circa la sua provenienza; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; rilevato che vanno liquidate le spese in favore della parte civile Carlo Vendramini, in proprio e nella qualità di titolare della ditta omonima, liquidate come in dispositivo alla luce della notula e delle tabelle vigenti; vista, infine, la memoria della costituita parte civile che, insistendo in maniera argomentata sulla manifesta infondatezza del ricorso, ha chiesto la condanna dl ricorrente alla rifusione delle spese,

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile Vendramini Carlo, in proprio e nella qualità di titolare della ditta omonima, che liquida in complessivi euro 2.740, oltre accessori di legge. Così deciso, in data 5 novembre 20