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Ordinanza — n. 45726/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45726/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45726/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CILENTO CIRO (CUI 02N2LLE) nato a NAPOLI il 23/09/1981 avverso la sentenza del 25/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; letto il ricorso di Ciliento Ciro, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale la difesa deduce vizio di motivazione in punto di responsabilità per i reati di cui agli artt. 640 e 648 cod. pen., risulta formulato in maniera generica peccando per assoluta indeterminatezza in violazione dell'art. 581, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 45726/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 640 e 648 cod. pen., risulta formulato in maniera generica peccando per assoluta indeterminatezza in violazione dell'art. 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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abbandono del procedimento per truffa truffa in materia di credito ricorso straordinario per nullità corruzione nell'esecuzione forzata mancanza di credibilità riciclaggio internazionale di denaro
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CILENTO CIRO (CUI 02N2LLE) nato a NAPOLI il 23/09/1981 avverso la sentenza del 25/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

letto il ricorso di Ciliento Ciro, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale la difesa deduce vizio di motivazione in punto di responsabilità per i reati di cui agli artt. 640 e 648 cod. pen., risulta formulato in maniera generica peccando per assoluta indeterminatezza in violazione dell'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata non confrontandosi in alcun modo con la motivazione della sentenza impugnata, che viene totalmente pretermessa e con cui, invece, l'impugnante avrebbe dovuto rapportarsi criticamente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 5 novembre 2024 Il Consigliere estensore La Presidente