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Ordinanza — n. 45724/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as generic and inadmissible under Article 591 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45724/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Hathrouby Youssef Christian inadmissible due to its lack of specificity. The appellant argued against the lower court's finding of criminal responsibility under Article 640-ter of the Penal Code, but the Court found the arguments merely repetitive of those already rejected. Consequently, the Court ruled that the appeal failed to meet the specific requirements for admissibility under Article 591 of the Criminal Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 591 c.p.p.; Art. 640-ter c.p.; An appeal is inadmissible if its grounds are generic and merely repeat reasons already examined and rejected by the appellate court, lacking a specific connection to the contested decision.

Parole chiave

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Criminal Procedure Code Inadmissible Appeal Generic Grounds Specificity Requirement Article 591 Criminal Responsibility Supreme Court abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.
e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett.
Art. 640-ter cod. pen.
art. 640-ter cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, Caruso
Sez. 4, n. 1149 del 24/10/2005, Mirabilia
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HATHROUBY YOUSSEF CHRISTIAN nato a NAPOLI il 05/05/1999 avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Hathrouby Youssef Christian, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il delitto di cui all'art. 640-ter cod. pen., è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame (cfr. pag.

3) e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; osservato che "nella motivazione della sentenza il giudice di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo; nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, Caruso, Rv. 250900;

Sez. 4, n. 1149 del 24/10/2005, dep. 2006, Mirabilia, Rv. 233187); che, nella specie, il giudice di appello ha correttamente indicato gli elementi che consentono di affermare la penale responsabilità dell'odierno ricorrente (si veda pag. 3 della sentenza oggetto di ricorso) mediante congrui richiami al compendio probatorio utilizzato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 novemb