Cassation court dismisses appeal for reiterating arguments already rejected by lower court on mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Di Maio Rocco inadmissible due to the mere repetition of arguments already rejected by the Court of Appeal. The lower court had correctly excluded the mitigating circumstance of 'minority of the offense' because the defendant's subjective intent to commit further fraud negated the required lack of criminal intent. Consequently, the court upheld the original sentencing based on a global assessment of the specific facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648 cod. pen.; Art. 364 c.p.p.: The appeal is inadmissible if it consists solely of the pedissequous repetition of grievances already disavowed by the court of first instance, as the lower court's exclusion of the mitigating circumstance was based on a correct global evaluation of the defendant's subjective intent and objective circumstances.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MAIO ROCCO nato a NAPOLI il 26/07/1973 avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Di Maio Rocco, osservato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione della circostanza attenuante del fatto di lieve entità di cui all'art. 648 cod. pen., non è consentito perché fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito a pag. 4 della sentenza impugnata, che - in applicazione di consolidati principio di diritto affermati da questa Corte di legittimità (cfr., da ultimo, Sez. 2, n. 29346 del 10/6/2022, Mazza, Rv. 283340 - 01) - ha valorizzato l'importo del titolo ricettato (il danno è inconferente ai fini che qui interessano, essendo afferente al tentativo di truffa e non alla ricettazione del titolo); che, invero, la Corte territoriale ha escluso la configurabilità del fatto di lieve entità, pur in presenza della lieve consistenza economica del bene ricettato, in presenza di elementi negativi, sia sotto il profilo strettamente obbiettivo (l'entità del profitto, desunta dall'importo apposto sul titolo ricettato), sia sotto il profilo soggettivo (capacità a delinquere dell'agente, implicitamente desunta dalla circostanza per cui la ricettazione era finalizzata a compiere un ulteriore delitto, cioè la truffa ai danni del venditore) ritenuto che il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è stato determinato unicamente dalla necessità di adeguare la "sanzione al fatto in concreto", dunque, è stato determinato da una valutazione globale del fatto, comprensiva anche del profilo patrimoniale; che, dunque, nel caso di specie, correttamente il giudice di merito ha escluso l'applicazione dell'anzidetta circostanza attenuante, tenuto conto delle peculiarità del fatto concreto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 novem