Criminal appeal dismissed for generic grounds lacking specific factual elements required by procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Castria Domenico inadmissible due to a lack of specific factual elements in the grounds of appeal. The defense argued a defect in the lower court's reasoning regarding crimes under Articles 640 and 648 of the Penal Code, but the grounds were deemed too generic and indeterminate. The court ruled that the appeal failed to critically engage with the specific motivation of the appealed judgment, violating procedural requirements for admissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 640, 648 c.p.: An appeal ground is inadmissible if it is generic and indeterminate, failing to specify the elements underlying the criticism and not confronting the specific motivation of the appealed judgment.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTRIA DOMENICO nato a MATERA il 04/04/1986 avverso la sentenza del 14/05/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
letto il ricorso di Castria Domenico, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale la difesa deduce vizio di motivazione in punto di responsabilità per i reati di cui agli artt. 640 e 648 cod. pen., è del tutto generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata non confrontandosi in alcun modo con la motivazione della sentenza impugnata, che viene totalmente pretermessa e con cui, invece, l'impugnante avrebbe dovuto rapportarsi criticamente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d