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Ordinanza — n. 45717/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because only pecuniary penalty warrants cassation appeal, not ordinary appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45717/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal filed by Gaetano Cangemi inadmissible because the underlying judgment imposed only a pecuniary penalty. The defense argued for a standard appeal, but the court found the charges actually sought the final appellate decision. Consequently, the appeal was rejected as it used the wrong procedural vehicle for the specific type of penalty imposed.

Regesto Legislator

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Art. 37 D.Lg.vo 274/2000; When a judgment imposes only a pecuniary penalty, the appeal must be a cassation appeal, and any other form of appeal is inadmissible if the parties' submissions clearly indicate an intent to obtain the final appellate decision.

Parole chiave

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pecuniary penalty cassation appeal inadmissible appeal procedural vehicle final appellate decision motivi di cassazione censura dell'apprezzamento delle prove motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 37 D.Lg.vo 274 del 2000
letto il ricorso di Cangemi Gaetano, ritenuto che nel caso di specie si è in presenza di un appello articolato contro una sentenza del GdP che aveva condannato l'imputato alla sola pena pecuniaria e, perciò, ai sensi dell'art. 37 del D.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 1589 del 14/11/2019
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANGEMI GAETANO nato a SANT'AGATA DI MILITELLO il 06/02/1978 avverso la sentenza del 09/06/2023 del GIUDICE DI PACE di NASOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

letto il ricorso di Cangemi Gaetano, ritenuto che nel caso di specie si è in presenza di un appello articolato contro una sentenza del GdP che aveva condannato l'imputato alla sola pena pecuniaria e, perciò, ai sensi dell'art. 37 del D. Lg.vo 274 del 2000, impugnabile esclusivamente con il ricorso per cassazione cui, pertanto, l'impugnazione è stata trasmessa; rilevato che è inammissibile l'impugnazione proposta con mezzo di gravame diverso da quello prescritto, quando dall'esame dell'atto si tragga la conclusione che la parte abbia effettivamente voluto ed esattamente denominato il mezzo di gravame non consentito dalla legge (cfr., Sez. 3, n. 1589 del 14/11/2019, dep. 16/01/2020, Rv. 277945 - 01) il che, nel caso di specie, risulta dalla stessa formulazione delle censure articolate dalla difesa/con cui si deducono non già profili di violazione di legge o vizi di motivazione ma, invero, l'approdo decisorio cui - alla luce delle deposizioni acquisite - era pervenuto il giudice di merito, nel ritenere al contrario l'accusa riscontrata nella ricostruzione della concreta vicenda processuale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 5 novembre 2024 Il Consigliere est,ensorè, La Presi.ente