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Ordinanza — n. 45715/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming lack of necessity defense due to poverty and health issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45715/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's assessment of the necessity defense was not arbitrary. The defense argued that economic hardship and the health of the appellant's child justified the illegal occupation, but the court found this a matter of substantive evaluation rather than a procedural flaw. Consequently, the appeal was rejected because the lower court's reasoning was not manifestly illogical or based on misinterpreted facts.

Regesto Legislator

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Art. 54 cod. pen.; The necessity defense requires an actual and temporary danger, not merely a permanent need for housing to resolve definitively.

Parole chiave

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necessity defense illegal occupation substantive review housing rights poverty defense Cassation inadmissibility Art. 54 penal code stato di bisogno

Disposizioni normative citate

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Art. 54 cod. pen.
art 54 cod. pen
art. 2 Cost

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 10694 del 30/10/2019, dep. 27/03/2020, Tortorici, Rv. 278520 - 01
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GERALDI CATERINA nato a MARSALA il 24/10/1972 avverso la sentenza del 08/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

letto il ricorso di Geraldi Caterina, ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa deduce vizio di motivazione in merito al mancato riconoscimento della scriminante di cui all'art 54 cod. pen., è formulato in termini non consentiti in questa sede avendo la Corte territoriale, con argomentazione "di merito", sostenuto non essere stata acquisita la prova dell'esistenza dei presupposti dell'esimente che vengono in questa sede allegati facendo riferimento alle precarie condizioni economiche della ricorrente e di salute del di lei figlio e, pertanto, opponendo a quella dei giudici di merito una valutazione alternativa senza, tuttavia, denunziare alcun travisamento di dati acquisiti al processo ed indebitamente pretermessi di cui, in ogni caso, non si dà conto ai fini della autosufficienza; ribadito che l'abusiva occupazione di un bene immobile ben può essere scriminata dallo stato di necessità conseguente al pericolo di danno grave alla persona, che può consistere anche nella compromissione del diritto di abitazione ovvero di altri diritti fondamentali della persona riconosciuti e garantiti dall'art. 2 Cost., purché, tuttavia, ricorrano, per tutto il tempo dell'illecita occupazione, gli altri elementi costitutivi della scriminante, quali l'assoluta necessità della condotta e l'inevitabilità del pericolo; ne consegue che la stessa può essere invocata solo in relazione ad un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di reperire un alloggio al fine di risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa (cfr., Sez. 2 - , n. 10694 del 30/10/2019, dep. 27/03/2020, Tortorici, Rv. 278520 - 01); considerato che il secondo motivo di ricorso con cui si deduce violazione di legge in ordine alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena è manifestamente infondato e, in realtà, generico in quanto la difesa omette di considerare che, a fronte della astratta concedibilità del beneficio, la decisione riposa su una prognosi negativa argomentata in termini non manifestamente illogici (la reiterazione nel tempo della condotta illecita, la persistenza dell'illegittima occupazione) secondo un giudizio di merito non censurabile in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 novembre 2024 Il Consigliere/és