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Ordinanza — n. 45714/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds failing to critically engage with lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45714/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Ruggiero Diego inadmissible due to the generic and indeterminate nature of his arguments. The defense failed to critically engage with the specific factual elements and reasoning used by the Court of Appeal of Rome to establish guilt. Consequently, the court ruled that the appeal was manifestly unfounded and ordered the appellant to bear the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and indeterminate, failing to critically confront the specific reasoning and factual findings of the lower court judgment.

Parole chiave

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generic appeal grounds inadmissible cassation failure to engage reasoning procedural costs Cassa delle ammende assenza di caso di rigore cognizione del ricorso per cassazione motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUGGIERO DIEGO nato a ROMA il 04/01/1997 avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

letto il ricorso di Ruggiero Diego, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di responsabilità, è assolutamente generico per indeterminatezza perché non si confronta minimamente con il contenuto della sentenza impugnata che ha (cfr., 1-2) esposto gli elementi fondanti la valutazione di colpevolezza, completamente ignorati dal ricorrente e con cui, al contrario, avrebbe dovuto criticamente rapportarsi; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla mancata derubricazione della fattispecie contestata in quella di cui all'art. 648, comma 4, cod. pen., è a sua volta generico e, comunque, manifestamente infondato a fronte di una motivazione che, sul punto (cfr., pag. 2) è congruamente ancorata alle risultanze fattuali e non manifestamente illogica - e perciò incensurabile - ma con rispetto alla quale la censura difensiva si pone in termini meramente controvalutativi; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C