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Sentenza — n. 45713/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 45713/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 45713/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MONTI NICLA nato a TORINO il 27/03/1969 avverso la sentenza del 26/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO Letto il ricorso di Monti Nicla, rilevato che il reato per cui si procede è ora sussumibile nella ipotesi di cui all'art. 640, comma 2, n. 2 ter, cod. pen. ed è procedibile a querela di parte; rilevato che la ricorrente ha allegato l'intervenuta remissione di querela con la relativa accettazione ed ha chiesto che la sentenza impugnata sia annullata senza rinvio; che la querela è stata ritualmente rimessa dal querelante e che la rimessione è stata - altrettanto ritualmente - accettata, di talchè sono presenti tutti i presupposti per poter dichiarare estinto il reato; considerato che, alla luce di ciò, la sentenza va annullata senza rinvio poiché il reato è estinto per remissione di querela, ai sensi dell'art. 152 cod. pen.; osservato, inoltre, che le spese del procedimento restano a carico della querelata, ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 152 cod. pen; Sentenza — n. 45713/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputata al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 5 novembre 2024.

Parole chiave

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ritiro della domanda di revisione abbandono per lesioni personali modificazione delle conclusioni abbandono del procedimento ritiro della querela penale censure procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 152 cod. pen
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MONTI NICLA nato a TORINO il 27/03/1969 avverso la sentenza del 26/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO Letto il ricorso di Monti Nicla, rilevato che il reato per cui si procede è ora sussumibile nella ipotesi di cui all'art. 640, comma 2, n. 2 ter, cod. pen. ed è procedibile a querela di parte; rilevato che la ricorrente ha allegato l'intervenuta remissione di querela con la relativa accettazione ed ha chiesto che la sentenza impugnata sia annullata senza rinvio; che la querela è stata ritualmente rimessa dal querelante e che la rimessione è stata - altrettanto ritualmente - accettata, di talchè sono presenti tutti i presupposti per poter dichiarare estinto il reato; considerato che, alla luce di ciò, la sentenza va annullata senza rinvio poiché il reato è estinto per remissione di querela, ai sensi dell'art. 152 cod. pen.; osservato, inoltre, che le spese del procedimento restano a carico della querelata, ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputata al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 5 novembre 2024.