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Ordinanza — n. 45712/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding generic mitigating circumstances, ruling appellate court's reasoning sufficient.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45712/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Vintilescu Tina inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's denial of generic mitigating circumstances, arguing they were not recognized. The court ruled that the lower court's reference to the defendant's personality and the objective gravity of the crime constituted sufficient reasoning, as judges need not address every favorable element to justify a decision.

Regesto Legislator

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Art. 62 n. 4 cod. pen.; The appellate court's denial of generic mitigating circumstances is valid if it references the defendant's personality and the objective gravity of the crime, without needing to consider all elements deduced by the parties.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances appellate court reasoning criminal procedure appeal inadmissible appeal penal code article 62 circostanze attenuanti obbligo di ridurre il danno motivi di rigore

Disposizioni normative citate

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Art. 62 n. 4 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, Carillo
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
275509 3; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis
271269 01; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VINTILESCU TINA nato il 19/05/1988 avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

letto il ricorso di Vintilescu Tina, ritenuto che l'unico motivo del ricorso, che interessa il solo aspetto del trattamento sanzionatorio e, in particolare, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato avendo la Corte d'appello, a sostegno della propria decisione, evocato la personalità dell'imputata e la gravità oggettiva del fatto nella sua complessità (e non già limitatamente all'aspetto già valutato ai fini del riconoscimento della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.) essendo allora appena il caso di ribadire il principio per il quale il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli da lui ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo in tal modo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr., Sez. 2 - , n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 2;

Sez. 3 - , n. 1913 del 20/12/2018, Carillo, Rv. 275509 3; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 01; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5