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Ordinanza — n. 45710/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of new arguments and failure to address recidiva.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45710/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal by Curcio Rosario inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The defense argued for non-punishability under Article 131-bis of the Penal Code, but the Court found these arguments merely repeated from the appellate stage without new evidence. The Court emphasized that the defendant's recidiva and the non-episodic nature of the conduct preclude the application of the non-punishability exception.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already rejected at the appellate level without presenting new facts or legal assessments, particularly when the defendant's recidiva objectively excludes the applicability of the non-punishability exception.

Parole chiave

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inadmissible appeal reiteration of arguments non-punishability exception recidiva qualificata tenuità dell'offesa Cassazione ordinanza spese processuali pericolo di reiterazione

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
letto il ricorso di Curcio Rosario, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce inosservanza ed erronea applicazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
Art. 133 cod. pen.
pen., è articolato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte territoriale che, con valutazione tipicamente "di merito", non ha omesso di considerare gli indici di cui all'art. 133 cod.
art. 131-bis cod. pen
280250 - 01, in cui la Corte ha chiarito che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen.
art. 133 cod. pen
pen., è articolato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte territoriale che, con valutazione tipicamente "di merito", non ha omesso di considerare gli indici di cui all'art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano
Sez. 4, n. 27595 del 11/05/2022, Omogiate
Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017, Tempera
Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017, Tempera, Rv.
Sez. 5, n. 1489 del 19/10/2020
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CURCIO ROSARIO nato a PALERMO il 24/10/1980 avverso la sentenza del 09/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

letto il ricorso di Curcio Rosario, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce inosservanza ed erronea applicazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è articolato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte territoriale che, con valutazione tipicamente "di merito", non ha omesso di considerare gli indici di cui all'art. 133 cod. pen. dando rilievo, in particolare, alla intensità del dolo ed al grado di colpevolezza desumibile dalle modalità del fatto (cfr., pag. 3 della sentenza); si deve qui ribadire che, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità, il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina dì tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (cfr., Sez. 7 - , n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01) e che, in ogni caso, la motivazione del diniego ben può ricavarsi anche implicitamente dalle ulteriori valutazioni operate dal giudice sia in punto di responsabilità che di pena (cfr., Sez. 4 - , n. 27595 del 11/05/2022, Omogiate, Rv. 283420 - 01;

Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017, Tempera, Rv. 270033 - 01); rilevato, peraltro, che il carattere non episodico della condotta in esame si desume dallo stesso tenore del capo di imputazione oltre che dalla contestata e riconosciuta recidiva qualificata (cfr., a tal proposito, Sez. 5 - , n. 1489 del 19/10/2020, dep. 14/01/2021, Rv. 280250 - 01, in cui la Corte ha chiarito che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. non può essere applicata in caso di riconoscimento della recidiva reiterata specifica, elemento sintomatico della accentuata pericolosità sociale dell'imputato per l'elevato grado di colpevolezza che essa implica); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 novembre 2024 Il Consigliere Estensore