Ordinanza — n. 45709/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NEVES RODRIGUES MONTEIRO JOANA D'ARC nato il 02/09/1992 avverso la sentenza del 01/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; letto il ricorso di Neves Rodriguez Monteiro .Joana d'Arc, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge sia con riguardo alla responsabilità che al diniego delle circostanze attenuanti innominate, appare generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 62-bis cod. pen; Ordinanza — n. 45709/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 581, comma 1, lett.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NEVES RODRIGUES MONTEIRO JOANA D'ARC nato il 02/09/1992 avverso la sentenza del 01/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
letto il ricorso di Neves Rodriguez Monteiro .Joana d'Arc, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge sia con riguardo alla responsabilità che al diniego delle circostanze attenuanti innominate, appare generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. atteso che a fronte di una motivazione della sentenza impugnata del tutto esaustiva in fatto e corretta in diritto (cfr., pagg. 2-3), si limita ad evocare un presunto (e non spiegato) travisamento della prova che, invero, si risolve in una non argomentata considerazione di inadeguatezza degli elementi acquisiti ai fini della affermazione della colpevolezza; altrettanto generica risulta poi la doglianza relativa al disconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. che la Corte territoriale ha giustificato con considerazioni esaustive ma totalmente ignorate dalla difesa della ricorrente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 novembre 2024 Il Consigliere Estens Il Presid