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Ordinanza — n. 45708/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45708/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45708/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KRSTIC DRAGAN (CUI 03MQ663) nato a ROMA il 17/03/1986 avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; Letto il ricorso di Krstic Dragan, ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa deduce vizio di motivazione in punto di responsabilità in ordine ai reati di cui agli artt. 648 e 337 cod. pen., è meramente reiterativo delle medesime doglianze già avanzate con l'atto di appello cui la Corte territoriale ha fornito una risposta esaustiva (cfr., pag. 1 della sentenza impugnata) che, peraltro, viene totalmente ignorata dal ricorrente sicché l'impugnazione - omettendo un confronto critico con il contenuto del provvedimento impugnato - si connota per assoluta genericità; considerato che la stessa considerazione va fatta con riguardo anche al secondo motivo, che a sua volta ripropone la stessa doglianza già avanzata con il gravame di merito su cui la Corte di ha fornito una motivazione articolata (cfr., pag. 1 della sentenza) di cui il ricorso non tiene affatto conto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 45708/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 648 e 337 cod. pen., è meramente reiterativo delle medesime doglianze già avanzate con l'atto di appello cui la Corte territoriale ha fornito una risposta esaustiva (cfr., pag. 1 della sentenza impugnata) che, peraltro, viene totalmente ignorata dal ricorrente sicché l'impugnazione - omettendo un confronto critico con il contenuto del provvedimento impugnato - si connota per assoluta genericità; considerato che la stessa considerazione va fatta con riguardo anche al secondo motivo, che a sua volta ripropone la stessa doglianza già avanzata con il gravame di merito su cui la Corte di ha fornito una motivazione articolata (cfr., pag. 1 della sentenza) di cui il ricorso non tiene affatto conto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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ricusazione del pubblico ministero gravi addebiti penali ammissione del pubblico ministero responsabilità disciplinare risposta alla petizione gravi indizi di reato
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KRSTIC DRAGAN (CUI 03MQ663) nato a ROMA il 17/03/1986 avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Krstic Dragan, ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa deduce vizio di motivazione in punto di responsabilità in ordine ai reati di cui agli artt. 648 e 337 cod. pen., è meramente reiterativo delle medesime doglianze già avanzate con l'atto di appello cui la Corte territoriale ha fornito una risposta esaustiva (cfr., pag. 1 della sentenza impugnata) che, peraltro, viene totalmente ignorata dal ricorrente sicché l'impugnazione - omettendo un confronto critico con il contenuto del provvedimento impugnato - si connota per assoluta genericità; considerato che la stessa considerazione va fatta con riguardo anche al secondo motivo, che a sua volta ripropone la stessa doglianza già avanzata con il gravame di merito su cui la Corte di ha fornito una motivazione articolata (cfr., pag. 1 della sentenza) di cui il ricorso non tiene affatto conto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 novembre 2024 Il Consigliere Estensore Il Presidente