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Ordinanza — n. 45707/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45707/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45707/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALSONE SALVATORE (CUI OODLZPY) nato a ALCAMO il 13/02/1977 avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; letto il ricorso di Falsone Salvatore; ritenuto che il primo motivo di ricorso è formulato in termini non consentiti in questa sede risolvendosi in una difforme interpretazione degli elementi probatori acquisiti rispetto a quella sposata dai giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ravvisare ; nell'episodio sub judice, gli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice contestata, richiamando sul punto non soltanto le dichiarazioni dei testi ma la stessa versione offerta dal ricorrente; d'altra parte, è pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio per cui la violenza necessaria ad integrare il reato di cui all'art. 628 cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 628 cod. pen, art. 606 comma 3 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 45707/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 628 cod. pen.

Parole chiave

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commisurazione della pena per rapina recidiva nell'infrazione tentata rapina ripudiazione procedura di revisione penale azione civile

Disposizioni normative citate

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art. 628 cod. pen
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALSONE SALVATORE (CUI OODLZPY) nato a ALCAMO il 13/02/1977 avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

letto il ricorso di Falsone Salvatore; ritenuto che il primo motivo di ricorso è formulato in termini non consentiti in questa sede risolvendosi in una difforme interpretazione degli elementi probatori acquisiti rispetto a quella sposata dai giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ravvisare ; nell'episodio sub judice, gli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice contestata, richiamando sul punto non soltanto le dichiarazioni dei testi ma la stessa versione offerta dal ricorrente; d'altra parte, è pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio per cui la violenza necessaria ad integrare il reato di cui all'art. 628 cod. pen.

è costituita da ogni energia fisica adoperata dall'agente verso la persona offesa al fine di annullarne o limitarne la capacità di autodeterminazione, potendo consistere in una "vis corporis corpori data", ossia in una condotta posta in essere esclusivamente con la forza fisica dell'agente e senza l'aiuto di strumenti materiali, o in una energia esercitata con qualsiasi utensile adatto allo scopo (cfr., in tal senso, ad esempio, Sez. 2, n. 14901 del 19/03/2015, D'Agostino, Rv. 263307 - 01; conf., Sez. 2, n. 3366 del 18/12/2012, dep. 23/01/2013, Rv. 255199 - 01, in cui la Corte ha ribadito che la violenza necessaria per l'integrazione dell'elemento materiale della rapina può consistere anche in una spinta o in un semplice urto in danno della vittima, finalizzati a realizzare l'impossessamento della cosa); né è consentito al giudice di legittimità procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata ovvero l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, anche qualora indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., Sez. 6 - , n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601;

Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507; cfr., ancora, Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148); ritenuto che il secondo motivo di ricorso che denuncia l'eccessività del trattamento sanzionatorio è precluso perché non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello (se non quale conseguenza della riqualificazione del fatto in termini di furto aggravato) come non era stata contestata la recidiva, non potendo perciò essere oggetto di rilievo d'ufficio, ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma, 5/11/2024 Il consigliere est