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Ordinanza — n. 45706/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45706/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45706/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CACCIARRU OMAR nato a CARBONIA il 04/08/1987 avverso la sentenza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; Letto il ricorso di Cacciarru Omar; ritenuto che il primo ed il secondo motivo del ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla strumentalità della violenza posta in essere dal ricorrente ai danni del padre in occasione dell'episodio del 7.7.2019, è formulato in termini non consentiti in sede di legittimità risolvendosi in una difforme interpretazione degli elementi probatori acquisiti rispetto a quella sposata dai giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ravvisare gli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice contestata considerando, in particolare, il contesi:o in cui si era consumato l'episodio che, con valutazione prettamente "in fatto", è stato inteso come diretto ad insistere nella richiesta estorsiva dopo il rifiuto opposto dal genitore; né è consentito al giudice di legittimità procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata ovvero l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, anche qualora indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., Sez. 6 - , n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601;

Regesto Legislator

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art. 89 cod. pen; Ordinanza — n. 45706/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 6 - , n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601;

Parole chiave

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attenuazione della pena affezioni psichiche tentata estorsione rigore per motivi familiari sanzione penale azione civile

Disposizioni normative citate

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art. 89 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CACCIARRU OMAR nato a CARBONIA il 04/08/1987 avverso la sentenza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Cacciarru Omar; ritenuto che il primo ed il secondo motivo del ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla strumentalità della violenza posta in essere dal ricorrente ai danni del padre in occasione dell'episodio del 7.7.2019, è formulato in termini non consentiti in sede di legittimità risolvendosi in una difforme interpretazione degli elementi probatori acquisiti rispetto a quella sposata dai giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ravvisare gli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice contestata considerando, in particolare, il contesi:o in cui si era consumato l'episodio che, con valutazione prettamente "in fatto", è stato inteso come diretto ad insistere nella richiesta estorsiva dopo il rifiuto opposto dal genitore; né è consentito al giudice di legittimità procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata ovvero l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, anche qualora indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., Sez. 6 - , n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601;

Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507; cfr., ancora, Sez. 6, n. 22256 del 261041200E,, Bosco, Rv. 234148); ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza (cfr., pag. 6-7 della sentenza impugnata) di una motivazione che non soltanto ha dato contezza degli elementi ostativi sia sul piano oggettivo che della valutazione della personalità del ricorrente ma, per altro verso, non ne ha affatto disconosciuto le condizioni psichiche che, con giudizio insindacabile in questa sede, ha considerato esaustivamente valutate ai fini del riconoscimento della diminuente di cui all'art. 89 cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma, 5/11/2024 Il consigliere est. Il Presidente Pierluig