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Ordinanza — n. 45704/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45704/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45704/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IMMESI AGATA nato a PALERMO il 17/08/1977 avverso la sentenza del 17/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; Letto il ricorso di Immesi Agata; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa denunzia vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, è del tutto generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 45704/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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motivi di cassazione contenzioso tributario motivazione inadeguata delle censure costituzionali modificazione delle conclusioni cognizione del ricorso per cassazione impugnazione di decisioni amministrative
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IMMESI AGATA nato a PALERMO il 17/08/1977 avverso la sentenza del 17/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Immesi Agata; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa denunzia vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, è del tutto generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma, 5/11/2024 Il consigliere est. Il Presidente Pie