Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to improper grounds and lack of document copies.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Maftei Adrian Gabriel inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The defense argued for a partial mental defect and alleged document omission, but the court found the appeal grounds improper and the missing document copies insufficient. Consequently, the appeal was rejected because it failed to meet procedural requirements for admissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it reiterates grounds already decided by the lower court without new evidence or if it omits essential documents required for logical assessment of the motivation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAFTEI ADRIAN GABRIEL nato il 03/01/2003 avverso la sentenza del 07/02/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Maftei Adrian Gabriel; viste le conclusioni trasmesse in data 14.10.2024; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa deduce vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento del vizio parziale di mente, è formulato in termini non consentiti in questa sede, finendo per reiterare doglianza che è stata affrontata (cfr., in particolare pag. 3-5 della sentenza impugnata) dalla Corte d'appello e disattesa facendo congruo riferimento agli esiti della perizia eseguita nel corso del giudizio di primo grado; è appena il caso di ribadire che il perito assume una posizione processuale diversa anche rispetto a quella del consulente di parte, chiamato a prestare la sua opera nel solo interesse di colui che lo ha nominato, senza assumere l'impegno di cui all'art. 226 cod. proc. pen., con la conseguenza che il giudice che ritenga di aderire alle conclusioni del perito, in difformità da quelle del consulente di parte, non è tenuto a fornire autonoma dimostrazione dell'esattezza scientifica delle prime e dell'erroneità delle seconde, dovendosi considerare sufficiente, al contrario, che egli dimostri di avere comunque valutato le conclusioni del perito, senza ignorare le argomentazioni del consulente (cfr., in tal senso, tra le altre, Sez. 3, n. 17368 del 31/01/2019, Giampaolo, Rv. 275945 - 01); ritenuto che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato e, invero, formulato anche in tal caso in termini non consentiti: la difesa, infatti, sembra adombrare il travisamento (per omissione) di un dato documentale di cui, tuttavia, non si allega copia ai fini della autosufficienza del ricorso onde consentire alla Corte di apprezzarne la assoluta decisività ai fini della tenuta logica della motivazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma, 5/11/2024 DEPOcsrr Il consiglére est(), IN C '- Il Presi