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Ordinanza — n. 45696/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for trademark infringement as inadmissible due to generic grounds and lack of new arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45696/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Islam Nazrul inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a lack of reasoning regarding criminal responsibility and the non-punishability of minor offenses, but the court found these arguments generic and repetitive of those already rejected at the appellate level. Consequently, the court ruled that the new submissions failed to meet the threshold for admissibility under the relevant procedural rules.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists merely of a pedissequa repetition of arguments already rejected by the court of first instance or if it fails to confront the specific reasoning of the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds repetition of arguments trademark infringement criminal responsibility court costs procedural admissibility contraffazione di merci

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
Art. 131-bis cod. pen.
Artt. 474 e 648 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ISLAM NAZRUL nato il 05/10/1979 avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

letto il ricorso di Islam Narzul, ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale la difesa deduce vizio di motivazione in punto di responsabilità per i reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen., denunciando l'illogicità della motivazione, è manifestamente infondato ma, prima ancora, generico, perché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che (cfr., pag.

2) ha richiamatole dichiarazioni dei consulenti i quali avevano riferito che i marchi dei capi di abbigliamento erano stati fedelmente riprodotti e che la merce era obiettivamente idonea a trarre in inganno circa la sua genuinità; che il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., propone una censura che si risolve nella pedissequa reiterazione di quella già proposta in appello e puntualmente disattestealla corte di merito, laddove (cfr., pagg. 2-3 della sentenza impugnata) ha rilevato che il valore commerciale dei beni esposti per la vendita dall'imputato e il danno cagionato ai legittimi titolari dei marchi non consentono di considerare i reati commessi di particolare tenuità, tenuto altresì conto della personalità dell'imputato e del carattere abituale della condotta delittuosa; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 5 novembre 2024 Il Consigliere es éri 12/ La Presi