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Ordinanza — n. 45695/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal on robbery conviction, rejecting 'minor fact' claim due to significant damage and recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45695/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's arguments regarding sentencing mitigation. The appellant argued for a 'minor fact' classification based on recent constitutional rulings, but the Court found the lower court's assessment of the crime's gravity correct. The decision emphasized that the robbery involved substantial property loss, improper weapon use, and the appellant's status as a recidivist, rendering the requested leniency legally unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 62, n. 4 cod. pen.; Art. 27 Cost.: The 'minor fact' mitigation requires a comprehensive evaluation of both property loss and personal harm, excluding it where significant damage, improper means, or recidivism are present.

Parole chiave

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robbery conviction minor fact mitigation recidivism exclusion property damage assessment constitutional illegality sentencing appeal improper weapon use rapina qualificata

Disposizioni normative citate

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Art. 62, n. 4 cod. pen.
Letto il ricorso di Iricu Nicolae; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa deduce vizio di motivazione circa il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, numero 4 cod.
Art. 27 Cost.
art. 628 cod. pen
120 del 2023, ha ritenuto ed affermato l'illegittimità costituzionale dell'art. 628 cod. pen.
art. 27 Cost

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 28269 del 31/05/2023, Conte
Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, Di Giorgio
Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu
280615-01; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv.
Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Salamone
Sez. 2, n. 19308 del 20/01/2010, Uccello
265685-01; Sez. 2, n. 19308 del 20/01/2010, Uccello, Rv.
Sez. 2, n. 9820 del 26/01/2024, Bevilacqua
Sez. 2, n. 32569 del 16/06/2023
Sentenza n. 86 del 2024
Sentenza n. 120 del 2023
86 del 2024, sul solco della precedente sentenza n. 120 del 2023, ha ritenuto ed affermato l'illegittimità costituzionale dell'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IRICU NICOLAE CUI 04KMYEW nato il 26/03/1975 avverso la sentenza del 02/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Iricu Nicolae; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa deduce vizio di motivazione circa il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, numero 4 cod. pen., è manifestamente infondato avendo la Corte d'appello motivato, sul punto, in termini coerenti con la costante ed assolutamente prevalente giurisprudenza di questa Corte secondo cui la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza del reato, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (cfr., tra le tante, Sez. 2, n. 28269 del 31/05/2023, Conte, Rv. 284868 - 01;

Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep 2021, Di Giorgo, Rv. 280615-01; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241-01), sicché, con specifico riguardo al delitto di rapina, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto, il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto.

Ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici (Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Salamone, Rv. 265685-01; Sez. 2, n. 19308 del 20/01/2010, Uccello, Rv. 247363- 01); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si invoca la applicazione della sentenza n. 86 del 2024 e, pertanto, il riconoscimento del "fatto lieve", deve essere preso in esame fondandosi su una declaratoria di illegittimità costituzionale intervenuta successivamente non soltanto alla redazione dei motivi d'appello ma alla scadenza dei termini per l'impugnazione di merito ed alla stessa sentenza di secondo grado; rilevato che la sentenza n. 86 del 2024, sul solco della precedente sentenza n. 120 del 2023, ha ritenuto ed affermato l'illegittimità costituzionale dell'art. 628 cod. pen. laddove il legislatore ha previsto un minimo edittale "... di rilevante entità ..." senza che "... sia prevista la possibilità per il giudice di qualificare il fatto reato come di lieve entità in relazione alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità o circostanze dell'azione, ovvero alla particolare tenuità del danno o del pericolo, determina la violazione, ad un tempo, del primo e del terzo comma dell'art. 27 Cost."; ritenuto che, nella fattispecie, i giudici di merito hanno ricostruito l'episodio in termini ben lontani dalla fattispecie che aveva dato origine alla rinnessione al giudice delle leggi, esprimendo una valutazione di complessiva gravità del fati:o caratterizzato, sotto il profilo oggettivo, dalla sottrazione di materiale di valore "sicuramente non modico" (cfr., pag. 4 della sentenza) e, per altro verso, dall'uso di un'arma impropria (il piede di porco) per minacciare l'addetto alla vigilenza che aveva tentato di opporsi all'operato degli agenti; sotto il profilo soggettivo, dalla personalità del ricorrente, nei cui confronti era stata contestata, ed è stata ritenuta, la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale (cfr., per il rilievo attribuito, a questi fini, alla condizione di recidivo dell'agente, Sez. 2 - , n. 9820 del 26/01/2024, Bevilacqua, Rv. 286092 - 01; conf., per la esclusione del "fatto lieve" ove commesso da persona appartenente a compagine di stampo mafioso, Sez. 2, n. 32569 dei 16/06/2023, Rv. 284980); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma, 5/11/2024 I