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Ordinanza — n. 45694/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45694/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45694/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALFRE LORENZO nato a DEGO il 19/05/1945 avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Galfrè Lorenzo, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 646 cod. pen., denunciando la illogicità della motivazione sulla base di una diversa ricostruzione storica dei fatti, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

Regesto Legislator

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art. 646 cod. pen, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 45694/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 646 cod. pen., denunciando la illogicità della motivazione sulla base di una diversa ricostruzione storica dei fatti, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

Parole chiave

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riduzione della pena attenuazione della pena modifica della sentenza riduzione della multa gravità della pena prescrizione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 646 cod. pen
art. 133 cod. pen
3), secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALFRE LORENZO nato a DEGO il 19/05/1945 avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Galfrè Lorenzo, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 646 cod. pen., denunciando la illogicità della motivazione sulla base di una diversa ricostruzione storica dei fatti, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pagg. 2-3 della sentenza impugnata), facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; osservato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la sussistenza della recidiva, è manifestamente infondato, atteso che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (si veda, in particolare, pag. 3), secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"; considerato che manifestamente infondata risulta anche la doglianza contenuta nel secondo motivo di ricorso e relativa alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata recidiva, poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo contenuto nell'art. 69, comma quarto, cod. pen.; ritenuto che l'ulteriore doglianza afferente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento alla eccessività della pena irrogata, è manifestamente infondata poiché la decisione del giudice di merito risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; considerato che il terzo motivo di ricorso che deduce violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena è manifestamente infondato, in quanto la sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag.

3) ha posto a base del rigetto della richiesta di applicazione del beneficio argomentazioni logiche e ineccepibili (i plurimi precedenti penali per delitti specifici sanzionati con pena detentiva), esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, secondo un giudizio tipicamente di merito che non scade nell'illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini l'incidenza dell'illecito sulla capacità a delinquere dell'imputato e, quindi, evidenzi aspetti soggettivi della personalità dell'imputato che ne hanno orientato la decisione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci