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Ordinanza — n. 45693/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45693/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45693/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASSAFRA GIUSEPPE ( CUI 00M18YH ) nato a TORINO il 18/07/1977 avverso la sentenza del 23/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; Letto il ricorso di Massafra Giuseppe; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge con riguardo all'art. 129 cod. proc. pen. e la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il delitto di ricettazione, oltre ad essere formulato in termini inammissibilmente generici, attiene ad un profilo, quello della responsabilità, ormai precluso in questa sede - ai sensi del combinato disposto degli artt. 606 comma terzo e 609 comma secondo, cod. proc. pen. - perché non oggetto di alcun rilievo con l'atto d'appello che aveva avuto riguardo esclusivamente al trattamento sanzionatorio con la richiesta di applicazione dell'attenuante di cui al comma quarto dell'art. 648 cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen, art. 648 cod. pen; Ordinanza — n. 45693/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 129 cod. proc. pen. e la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il delitto di ricettazione, oltre ad essere formulato in termini inammissibilmente generici, attiene ad un profilo, quello della responsabilità, ormai precluso in questa sede - ai sensi del combinato disposto degli artt. 606 comma terzo e 609 comma secondo, cod. proc. pen. - perché non oggetto di alcun rilievo con l'atto d'appello che aveva avuto riguardo esclusivamente al trattamento sanzionatorio con la richiesta di applicazione dell'attenuante di cui al comma quarto dell'art. 648 cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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responsabilità scemata circostanza attenuante irresponsabilità azione di responsabilità accollo delle spese obbligo di restituzione

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Letto il ricorso di Massafra Giuseppe; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge con riguardo all'art. 129 cod. proc. pen.
art. 648 cod. pen
- perché non oggetto di alcun rilievo con l'atto d'appello che aveva avuto riguardo esclusivamente al trattamento sanzionatorio con la richiesta di applicazione dell'attenuante di cui al comma quarto dell'art. 648 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASSAFRA GIUSEPPE ( CUI 00M18YH ) nato a TORINO il 18/07/1977 avverso la sentenza del 23/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Massafra Giuseppe; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge con riguardo all'art. 129 cod. proc. pen. e la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il delitto di ricettazione, oltre ad essere formulato in termini inammissibilmente generici, attiene ad un profilo, quello della responsabilità, ormai precluso in questa sede - ai sensi del combinato disposto degli artt. 606 comma terzo e 609 comma secondo, cod. proc. pen. - perché non oggetto di alcun rilievo con l'atto d'appello che aveva avuto riguardo esclusivamente al trattamento sanzionatorio con la richiesta di applicazione dell'attenuante di cui al comma quarto dell'art. 648 cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma, 5/11/2024 Il consigliere est Il Presidente Pierluigi