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Ordinanza — n. 45690/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45690/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45690/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIAMBRnNF FRANCESCO nato a PALERMO 11 30/04/1976 avverso la sentenza de! 05/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE; Rilevato che Giambrone Francesco ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che, concedendo la sospensione condizionale, ha parzialmenl:e riformato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenul:o responsabile del delitto di lesioni aggravate; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l'erronea applicazione della legge e l'illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01);

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 45690/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01);

Parole chiave

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gravi addebiti penali revisione della sentenza penale azione civile adeguamento della pena lesioni gravi pagamento dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIAMBRnNF FRANCESCO nato a PALERMO 11 30/04/1976 avverso la sentenza de! 05/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE; Rilevato che Giambrone Francesco ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che, concedendo la sospensione condizionale, ha parzialmenl:e riformato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenul:o responsabile del delitto di lesioni aggravate; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l'erronea applicazione della legge e l'illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01);

Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione della legge e la carenza motivazionale in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva reiterata specifica, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 5 della sentenza impugnata);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il