Ordinanza — n. 45685/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VILLELLA ROBERTO DOMENICO nato il 02/11/1964 avverso la sentenza del 13/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE; /1" Rilevato che Villella Roberto Domenico ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile i delitti di bancarotta fraudolenta documentale e di bancarotta semplice; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la violazione della legge e la contraddittorietà della motivazione in ordine all'accertamento della qualità di amministratore di fatto dell'imputato, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01); esso è altresì manifestamente infondato avendo la Corte svolto una motivazione adeguata (si veda pag. 3 del provvedimento impugnato);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 45685/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01); esso è altresì manifestamente infondato avendo la Corte svolto una motivazione adeguata (si veda pag. 3 del provvedimento impugnato);
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VILLELLA ROBERTO DOMENICO nato il 02/11/1964 avverso la sentenza del 13/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE; /1" Rilevato che Villella Roberto Domenico ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile i delitti di bancarotta fraudolenta documentale e di bancarotta semplice; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la violazione della legge e la contraddittorietà della motivazione in ordine all'accertamento della qualità di amministratore di fatto dell'imputato, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01); esso è altresì manifestamente infondato avendo la Corte svolto una motivazione adeguata (si veda pag. 3 del provvedimento impugnato);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 ottobre