Ordinanza — n. 45671/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AVEED ZESHAN (CUI 0561HN8) nato il 10/05/1988 avverso la sentenza del 10/04/2024 del GIUDICE DI PACE di ALESSANDRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consi-di-r- MADTA i - ir-sitx.u--1 • Rilevato che Javeed Zeshan ricorre avverso la sentenza del 10 aprile 2024 del Giudice di Pace di Alessandria che aveva affermato la penale responsabilità dell'imputato per il reato di violazione del provvedimento di allontanamento dal territorio dello Stato e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 34 d.lgs. 274/2000; Ordinanza — n. 45671/2024 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AVEED ZESHAN (CUI 0561HN8) nato il 10/05/1988 avverso la sentenza del 10/04/2024 del GIUDICE DI PACE di ALESSANDRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consi-di-r- MADTA i - ir-sitx.u--1 • Rilevato che Javeed Zeshan ricorre avverso la sentenza del 10 aprile 2024 del Giudice di Pace di Alessandria che aveva affermato la penale responsabilità dell'imputato per il reato di violazione del provvedimento di allontanamento dal territorio dello Stato e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia;
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AVEED ZESHAN (CUI 0561HN8) nato il 10/05/1988 avverso la sentenza del 10/04/2024 del GIUDICE DI PACE di ALESSANDRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consi-di-r- MADTA i - ir-sitx.u--1 • Rilevato che Javeed Zeshan ricorre avverso la sentenza del 10 aprile 2024 del Giudice di Pace di Alessandria che aveva affermato la penale responsabilità dell'imputato per il reato di violazione del provvedimento di allontanamento dal territorio dello Stato e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia;
Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 34 d.lgs. 274/2000, è manifestamente infondato poiché inerente a un difetto di motivazione non emergente dal provvedimento impugnato in cui il giudice del merito ha fornito congrua motivazione giustificando la mancata concessione della lamentata causa di non punibilità in ragione della non occasionalità della condotta, evidenziando come l'imputato abbia già un precedente penale per un reato della stessa indole, oltre ad altri precedenti per reati in materia di stupefacenti, nonché precedenti dattiloscopici che ne collocano la presenza irregolare in Italia a far data dal 2015, ciò costituendo manifestazione di un comportamento di reiterata violazione delle regole della convivenza civile (si vedano pagg. 3 e 4 del provvedimento impugnato);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 ottobre 2024 Il Consigliere esten