Italian Supreme Court dismisses appeal against fraud conviction for generic legal criticisms and lack of motivation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared Filippo Minni's appeal against the Court of Appeal's confirmation of his fraud conviction inadmissible. The appellant argued for erroneous law application and insufficient motivation regarding the subjective element of the crime, but the court found these grounds to be generic and repetitive of issues already resolved by the trial judge. Consequently, the appeal was rejected, and Minni was ordered to pay procedural costs and a fine to the State.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 223 I. fall.; Art. 217 I. fall.: Generic legal criticisms and repetitive arguments regarding the subjective element of the crime do not constitute valid grounds for cassation when the lower court has adequately addressed the evidence and established criminal responsibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINNI FILIPPO nato a ENNA il 12/04/1967 avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione. svolta dal Consigliere MADTA P• 1-1-1-1,1r1 r I i t Rilevato che Minni Filippo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, che ha confermato la sentenza del 27 ottobre 2021 del Tribunale di Torino che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità dell'imputato per i reati di bancarotta fraudolenta e del reato di cui all'art. 223 I. fall., in relazione all'art. 217 I. fall., aggravato dall'art. 219, comma 2, I. fall. e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia;
Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole dell'erronea applicazione della legge e del vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 223 I. fall., è inammissibile in quanto, oltre ad essere caratterizzato da generiche censure in punto di fatto, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice del merito, il quale evidenzia che dal compendio probatorio risulta come, in considerazione delle condotte perpetrate, non residuino dubbi sull'affermazione di responsabilità dell'imputato (si veda pag. 3 e ss. del provvedimento impugnato);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm