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Ordinanza — n. 45668/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45668/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45668/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUARRIELLO MARCO nato a FORMIA il 11/12/1993 avverso l'ordinanza del 04/06/2024 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETEREdate-~i&e-a-I4g-Raft-i-;- udita la relazione. s‘v•olta dai ronsigliere MARIA ELENA MELE; Rilevato che Guarriello Marco ricorre avverso l'ordinanza in data 4 giugno 2024 con cui il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha respinto l'istanza ex art. 507 cod. proc. pen. avanzata dal ricorrente, concernente la richiesta di acquisizione documentale della memoria difensiva; Considerato che il ricorso, con il quale il ricorrente si duole della nullità dell'ordinanza ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., è inammissibile in quanto proposto avverso un'ordinanza dibattimentale fuori dall'ipotesi di cui all'art.586 cod. proc. pen., ai sensi del quale l'impugnazione avverso le ordinanze emesse nel dibattimento può essere proposta, a pena di inammissibilità, soltanto con l'impugnazione contro la sentenza;

Regesto Legislator

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art. 507 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 45668/2024 — snpen · Corte di Cassazione: s‘v•olta dai ronsigliere MARIA ELENA MELE; Rilevato che Guarriello Marco ricorre avverso l'ordinanza in data 4 giugno 2024 con cui il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha respinto l'istanza ex art. 507 cod. proc. pen. avanzata dal ricorrente, concernente la richiesta di acquisizione documentale della memoria difensiva; Considerato che il ricorso, con il quale il ricorrente si duole della nullità dell'ordinanza ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., è inammissibile in quanto proposto avverso un'ordinanza dibattimentale fuori dall'ipotesi di cui all'art.586 cod. proc. pen., ai sensi del quale l'impugnazione avverso le ordinanze emesse nel dibattimento può essere proposta, a pena di inammissibilità, soltanto con l'impugnazione contro la sentenza;

Parole chiave

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difesa penale diritti della difesa assunzione di prove a titolo cautelare testimonianza della vittima testimone a discarico diritto alla prova

Disposizioni normative citate

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art. 507 cod. proc. pen
s‘v•olta dai ronsigliere MARIA ELENA MELE; Rilevato che Guarriello Marco ricorre avverso l'ordinanza in data 4 giugno 2024 con cui il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha respinto l'istanza ex art. 507 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUARRIELLO MARCO nato a FORMIA il 11/12/1993 avverso l'ordinanza del 04/06/2024 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETEREdate-~i&e-a-I4g-Raft-i-;- udita la relazione. s‘v•olta dai ronsigliere MARIA ELENA MELE; Rilevato che Guarriello Marco ricorre avverso l'ordinanza in data 4 giugno 2024 con cui il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha respinto l'istanza ex art. 507 cod. proc. pen. avanzata dal ricorrente, concernente la richiesta di acquisizione documentale della memoria difensiva; Considerato che il ricorso, con il quale il ricorrente si duole della nullità dell'ordinanza ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., è inammissibile in quanto proposto avverso un'ordinanza dibattimentale fuori dall'ipotesi di cui all'art.586 cod. proc. pen., ai sensi del quale l'impugnazione avverso le ordinanze emesse nel dibattimento può essere proposta, a pena di inammissibilità, soltanto con l'impugnazione contro la sentenza;

Ritenuto, pertanto, che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 ottobre 2024 Il Consigliere estensore Il Presi