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Ordinanza — n. 45665/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45665/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45665/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NASTASI SEBASTIANO nato a AVOLA il 20/01/1974 avverso la sentenza del 22/09/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELEI`JA MELE; Rilevato che Nastasi Sebastiano ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania, che ha confermato la sentenza del 22 novembre 2016 con cui il Tribunale di Siracusa aveva affermato la penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 455 cod. pen. per aver messo in circolazione una banconota da euro 100, e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia;

Regesto Legislator

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art. 455 cod. pen; Ordinanza — n. 45665/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 455 cod. pen. per aver messo in circolazione una banconota da euro 100, e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia;

Parole chiave

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messa in circolazione di monete false reato economico procedimento per falsità falsificazione dei pesi e delle misure riproduzione e imitazione di biglietti di banca falsa testimonianza

Disposizioni normative citate

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art. 455 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NASTASI SEBASTIANO nato a AVOLA il 20/01/1974 avverso la sentenza del 22/09/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELEI`JA MELE; Rilevato che Nastasi Sebastiano ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania, che ha confermato la sentenza del 22 novembre 2016 con cui il Tribunale di Siracusa aveva affermato la penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 455 cod. pen. per aver messo in circolazione una banconota da euro 100, e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia;

Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole della mancata assunzione di prove decisive, è inammissibile in quanto, oltre ad essere generico, non avendo esplicato quali siano le prove decisive di cui si lamenta la mancata assunzione, è caratterizzato da censure in fatto inammissibili in sede di legittimità; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole del vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati in palese contrasto con il dato normativo e con la giurisprudenza di legittimità atteso che, questa Corte ha già precedentemente statuito che la circostanza in parola non potesse essere applicata ad un caso di messa in circolazione di banconota falsificata di valore pari ad C 100,00 (Sez. 5, n. 23812 del 15/05/2013, Artori, Rv. 255522);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a