Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 45662/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to generic factual challenges and improper venue for merit review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45662/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals filed by Ahmedoski Vefkija and Baldassarri Umberto inadmissible. The appellants argued for a retrial based on alleged errors in fact-finding and credibility assessments, but the court rejected these as generic challenges inappropriate for a jurisdiction limited to legal violations. Consequently, the appeals were dismissed, and the appellants were ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 39-bis d.lgs. n. 274 del 2000; Appeals against peace court judgments are admissible only for legal violations, not for factual reassessments or generic challenges to evidence.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility of appeal peace court judgment legal violation only factual reassessment barred generic grounds rejection minaccia nel diritto penale pubblica intimidazione violenza o minaccia contro le autorità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 39-bis d.lgs. n. 274 del 2000
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: AHMEDOSKI VEFKIJA nato i! 06/01/1972 BALDASSARRI UMBERTO nato a MORROVALLE il 23/03/1949 avverso la sentenza del 02/02/2024 del TRIBUNALE di MACERATAdato avviso alle parti; udita la relazione svolti., dal ronsigliere MARIA .ELEI`JA MELE; Rilevato che Ahmedoski Vefkija e Baldassarri Umberto ricorrono avverso la sentenza del Tribunale di Macerata, che, ha confermato la sentenza del 29 settembre 2021 del Giudice di Pace di Macerata che aveva affermato la penale responsabilità degli imputati per il reato di minaccia e li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia;

Considerato che il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso, con i quali i ricorrenti lamentano il vizio di motivazione in relazione alle censure mosse con i motivi di appello circa l'attendibilità della persona offesa e alle circostanze spazio-temporali del fatto, sono inammissibili in quanto denunciano vizi della motivazione in un ricorso concernente la sentenza pronunciata dal Tribunale in grado di appello avverso la sentenza del giudice di pace, il quale è consentito, ai sensi dell'art. 39-bis d.lgs. n. 274 del 2000, solo per violazione di legge.

I motivi si presentano, inoltre, del tutto generici, incentrati su mere censure in punto di fatto e volti ad ottenere una rivalutazione degli elementi probatori, inammissibile in questa sede di legittimità; Rilevato che il quarto motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti lamentano la violazione di legge in relazione all'erronea qualificazione del fatto, è anch'esso inammissibile in quanto, oltre ad essere caratterizzato da particolare genericità, è volto ad ottenere una rivalutazione degli elementi probatori, avulsa da una pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, i quali hanno evidenziato l'insussistenza di dubbi circa la verificazione del contestato fatto di reato (si vedano pagg. 3 e ss. del provvedimento impugnato);

Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 ottobre 2024 Il Consigliere estensore' D E n n 7 Il Pr ente i TA TA