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Ordinanza — n. 45655/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for impersonation due to preclusion of re-evaluating trial facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45655/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for impersonation. The appellant argued for a re-evaluation of evidence and the application of non-prosecution grounds, but the court found these arguments barred by law. The decision rests on the principle that the cassation court cannot re-examine the factual findings or logical reasoning of the trial court.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; The Court of Cassation lacks the power to re-evaluate the factual findings or the logical reasoning of the lower court, rendering appeals based on such grounds inadmissible.

Parole chiave

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preclusion cassation impersonation crime factual re-evaluation logical reasoning review non-prosecution grounds prova del dolo dolo determinante usurpazione d'identità

Disposizioni normative citate

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Art. 131 bis c.p.
Rilevato che il secondo motivo di ricorso, che censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p., è manifestamente infondato, dal momento che la sentenza impugnata esprime una adeguata motivazione in ordine all'esclusione della particolare tenuità del fatto (si deva pag.
art. 131 bis c.p
Rilevato che il secondo motivo di ricorso, che censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p., è manifestamente infondato, dal momento che la sentenza impugnata esprime una adeguata motivazione in ordine all'esclusione della particolare tenuità del fatto (si deva pag.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, lakani, Rv. 216260
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIOLLO SALVATORE nato a PIAZZA ARMERINA il 12/10/1965 avverso la sentenza del 13/12/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; g"...^1,111-, e-1,1 Cr - it-inre-1 41.111-1/4.1 1C1 ,-d l.ILALI1/4/1 Il. 0V V/1/4U l.11/4.111 1019111/4.1 l. MARIA ELENA MELE,. Rilevato che Chiollo Salvatore ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di sostituzione di persona; Considerato che il primo motivo di ricorso, che denunzia violazione di legge e vizi motivazionali in ordine alla dichiarazione di responsabilità sulla base della diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo della possibilità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, lakani, Rv. 216260); Ritenuto che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; in particolare, secondo la ricostruzione operata dalla sentenza impugnata, l'imputato si era sostituito al figlio nella gestione dell'attività commerciale del medesimo, nonché quale noleggiatore delle slot machine presenti nei locali commerciali (si veda pag. 2 della sentenza impugnata);

Rilevato che il secondo motivo di ricorso, che censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p., è manifestamente infondato, dal momento che la sentenza impugnata esprime una adeguata motivazione in ordine all'esclusione della particolare tenuità del fatto (si deva pag. 2 della sentenza impugnata), motivazione con la quale il motivo di ricorso non si confronta; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 ottobre 20