Ordinanza — n. 45652/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARRA GIUSEPPE nato a NAPOLI il 19/01/1985 avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA El_El`JA MELE; Rilevato che Marra Giuseppe ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato la condanna dell'imputato per i delitti di minaccia grave e lesioni personali; Considerato che con un unico motivo il ricorrente deduce l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 45652/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che l'eccezione di prescrizione è manifestamente infondata in quanto il ricorrente non considera che il termine di prescrizione è rimasto sospeso dal 12/04/2019 al 20/09/2019 in ragione di due rinvii dell'udienza su richiesta della difesa. Ne consegue che, tenuto conto dei 161 giorni di sospensione, il termine di prescrizione è decorso il 3 febbraio 2024 (26/08/2023 + 161 gg), dopo la pronuncia della sentenza impugnata, emessa il 18 ottobre 2023; Considerato, infine, che l'accertata inammissibilità del ricorso determina l'ininfluenza - ai fini della prescrizione - del tempo trascorso dopo la pronuncia d'appello (Sez.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARRA GIUSEPPE nato a NAPOLI il 19/01/1985 avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA El_El`JA MELE; Rilevato che Marra Giuseppe ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato la condanna dell'imputato per i delitti di minaccia grave e lesioni personali; Considerato che con un unico motivo il ricorrente deduce l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito;
Rilevato che l'eccezione di prescrizione è manifestamente infondata in quanto il ricorrente non considera che il termine di prescrizione è rimasto sospeso dal 12/04/2019 al 20/09/2019 in ragione di due rinvii dell'udienza su richiesta della difesa. Ne consegue che, tenuto conto dei 161 giorni di sospensione, il termine di prescrizione è decorso il 3 febbraio 2024 (26/08/2023 + 161 gg), dopo la pronuncia della sentenza impugnata, emessa il 18 ottobre 2023; Considerato, infine, che l'accertata inammissibilità del ricorso determina l'ininfluenza - ai fini della prescrizione - del tempo trascorso dopo la pronuncia d'appello (Sez.
U, n. 32 del 22/11/2000, Rv 217266 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 ottobre 2024 Il consigliere estensore Il P