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Ordinanza — n. 45537/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45537/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45537/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARIANI JESSICA nato a TIVOLI il 20/01/1997 avverso la sentenza del 10/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; N visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di Mariani Jessica; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci OSSERVA Rilevato che il motivo dedotto nel ricorso avverso la condanna per il reato di cui agli artt. 73 ,..comma 4, e 80 d.P.R. n. 309 del 1990 (in relazione alla detenzione illecita ,6 Kg di marijuana - capo C) non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze, peraltro formulate in modo generico e assertivo, in punto di fatto ed incentrati sulla denuncia del vizio di omessa motivazione che la lettura del provvedimento impugnato rivela essere completa e logicamente ineccepibile e dalla quale si evince l'insussistenza dei dedotti vizi;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 45537/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che, infatti, la Corte di appello ha evidenziato, quanto al primo episodio ascritto alla Mariani (detenzione di 70 panetti di hashish, per un peso complessivo di 7 kg., importati dalla Spagna) che fu la predetta a contattare la società di logistica UPS per segnalare il numero seriale di tracking relativo a un collo proveniente da Barcellona chiedendo che questo venisse recapitato presso la propria abitazione (collo nel quale, all'interno di un altoparlante era nascosto lo stupefacente); nel corso della perquisizione dell'appartamento, gli operanti alla presenza della Mariani rinvennero nel soggiorno il pacco di una ulteriore spedizione commerciale contenente 6,163 Kg di manjuana.

Parole chiave

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importazione illegale di stupefacenti pericolo di traffico di stupefacenti inchiesta per reati di droga infrazione qualificata LStup comunicazione degli elementi a carico dipendenza da sostanze stupefacenti
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARIANI JESSICA nato a TIVOLI il 20/01/1997 avverso la sentenza del 10/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; N visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di Mariani Jessica; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci OSSERVA Rilevato che il motivo dedotto nel ricorso avverso la condanna per il reato di cui agli artt. 73 ,..comma 4, e 80 d.P.R. n. 309 del 1990 (in relazione alla detenzione illecita ,6 Kg di marijuana - capo C) non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze, peraltro formulate in modo generico e assertivo, in punto di fatto ed incentrati sulla denuncia del vizio di omessa motivazione che la lettura del provvedimento impugnato rivela essere completa e logicamente ineccepibile e dalla quale si evince l'insussistenza dei dedotti vizi;

Ritenuto che, infatti, la Corte di appello ha evidenziato, quanto al primo episodio ascritto alla Mariani (detenzione di 70 panetti di hashish, per un peso complessivo di 7 kg., importati dalla Spagna) che fu la predetta a contattare la società di logistica UPS per segnalare il numero seriale di tracking relativo a un collo proveniente da Barcellona chiedendo che questo venisse recapitato presso la propria abitazione (collo nel quale, all'interno di un altoparlante era nascosto lo stupefacente); nel corso della perquisizione dell'appartamento, gli operanti alla presenza della Mariani rinvennero nel soggiorno il pacco di una ulteriore spedizione commerciale contenente 6,163 Kg di manjuana.

Elementi dai quali, in modo del tutto logico, si è dedotta la penale responsabilità dell'imputata in merito all'illecita detenzione delle sostanze stupefacenti. Quanto al terzo episodio - in ordine al quale si appunta la doglianza della ricorrente - relativo al rinvenimento, il giorno successivo al sequestro delle prime due partite di droga e all'arresto della Mariani, dinanzi all'abitazione della predetta di ulteriori 5,6 Kg di marijuana, la Corte territoriale - anche in questo caso in modo non illogico - ha ritenuto la responsabilità della ricorrente in considerazione della omogeneità degli episodi (spedizione della droga da Barcellona sia nell'ultimo episodio che nel primo) e delle circostanze che tutti e tre i pacchi erano pervenuti presso l'abitazione della Mariani (che aveva aperto quello rinvenuto nel soggiorno avendo dunque piena consapevolezza del contenuto) e che la stessa, rifiutatasi di rendere dichiarazioni, non ha fornito alcuna plausibile spiegazione alternativa dei fatti;

Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle