Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 45532/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45532/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45532/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SUSSO SANKO (CUI 03RJ4KY) nato il 05/01/1982 avverso la sentenza del 13/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di Susso Sanko; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci OSSERVA Rilevato che il motivo dedotto nel ricorso avverso la condanna per i reati di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (in relazione alla cessione di 0,5 gr. di eroina) e 337 cod. pen., per condotte di resistenza nei confronti di due operanti della Polizia di Stato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze, peraltro formulate in modo generico e assertivo, in punto di fatto ed incentrati sulla denuncia del vizio di omessa motivazione che la lettura del provvedimento impugnato rivela essere completa e logicamente ineccepibile e dalla quale si evince l'insussistenza dei dedotti vizi di motivazione;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45532/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che, infatti, la Corte di appello ha respinto la doglianza relativa all'invocata esclusione della recidiva e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche a favore dell'imputato, evidenziando, quanto al primo profilo, che l'aggravante soggettiva contestata in relazione al capo ic è chiaramente sussistente "visti i molteplici precedenti penali (ben otto) tutti specifici, sicchè il fatto oggi giudicato si inserisce perfettamente nel percorso criminale dell'imputato, costituendone ulteriore e ingravescente espressione".

Parole chiave

Generato dall'IA
recidiva nell'infrazione ripetute violazioni del diritto degli stranieri criminalità persistente altri reati procedura di revisione penale precedenti penali rilevanti
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SUSSO SANKO (CUI 03RJ4KY) nato il 05/01/1982 avverso la sentenza del 13/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di Susso Sanko; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci OSSERVA Rilevato che il motivo dedotto nel ricorso avverso la condanna per i reati di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (in relazione alla cessione di 0,5 gr. di eroina) e 337 cod. pen., per condotte di resistenza nei confronti di due operanti della Polizia di Stato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze, peraltro formulate in modo generico e assertivo, in punto di fatto ed incentrati sulla denuncia del vizio di omessa motivazione che la lettura del provvedimento impugnato rivela essere completa e logicamente ineccepibile e dalla quale si evince l'insussistenza dei dedotti vizi di motivazione;

Ritenuto che, infatti, la Corte di appello ha respinto la doglianza relativa all'invocata esclusione della recidiva e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche a favore dell'imputato, evidenziando, quanto al primo profilo, che l'aggravante soggettiva contestata in relazione al capo ic è chiaramente sussistente "visti i molteplici precedenti penali (ben otto) tutti specifici, sicchè il fatto oggi giudicato si inserisce perfettamente nel percorso criminale dell'imputato, costituendone ulteriore e ingravescente espressione".

Il rigetto delle attenuanti generiche si è fondato sui molteplici e specifici precedenti penali, anche recenti, tra cui uno risalente a soli sette mesi prima nonché sulla circostanza che il reato oggetto del giudizio è stato commesso in Roma, mentre l'imputato era sottoposto a misura del divieto di dimora in detto Comune, e che Susso ha altresì violato la medesima misura coercitiva applicata nel procedimento in esame, ragione per la quale gli è stata imposta la custodia in carcere. Motivazione, per entrambi i profili, del tutto adeguata e quindi insindacabile in sede di legittimità;

Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende