Ordinanza — n. 45532/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SUSSO SANKO (CUI 03RJ4KY) nato il 05/01/1982 avverso la sentenza del 13/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di Susso Sanko; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci OSSERVA Rilevato che il motivo dedotto nel ricorso avverso la condanna per i reati di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (in relazione alla cessione di 0,5 gr. di eroina) e 337 cod. pen., per condotte di resistenza nei confronti di due operanti della Polizia di Stato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze, peraltro formulate in modo generico e assertivo, in punto di fatto ed incentrati sulla denuncia del vizio di omessa motivazione che la lettura del provvedimento impugnato rivela essere completa e logicamente ineccepibile e dalla quale si evince l'insussistenza dei dedotti vizi di motivazione;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 45532/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che, infatti, la Corte di appello ha respinto la doglianza relativa all'invocata esclusione della recidiva e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche a favore dell'imputato, evidenziando, quanto al primo profilo, che l'aggravante soggettiva contestata in relazione al capo ic è chiaramente sussistente "visti i molteplici precedenti penali (ben otto) tutti specifici, sicchè il fatto oggi giudicato si inserisce perfettamente nel percorso criminale dell'imputato, costituendone ulteriore e ingravescente espressione".
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SUSSO SANKO (CUI 03RJ4KY) nato il 05/01/1982 avverso la sentenza del 13/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di Susso Sanko; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci OSSERVA Rilevato che il motivo dedotto nel ricorso avverso la condanna per i reati di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (in relazione alla cessione di 0,5 gr. di eroina) e 337 cod. pen., per condotte di resistenza nei confronti di due operanti della Polizia di Stato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze, peraltro formulate in modo generico e assertivo, in punto di fatto ed incentrati sulla denuncia del vizio di omessa motivazione che la lettura del provvedimento impugnato rivela essere completa e logicamente ineccepibile e dalla quale si evince l'insussistenza dei dedotti vizi di motivazione;
Ritenuto che, infatti, la Corte di appello ha respinto la doglianza relativa all'invocata esclusione della recidiva e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche a favore dell'imputato, evidenziando, quanto al primo profilo, che l'aggravante soggettiva contestata in relazione al capo ic è chiaramente sussistente "visti i molteplici precedenti penali (ben otto) tutti specifici, sicchè il fatto oggi giudicato si inserisce perfettamente nel percorso criminale dell'imputato, costituendone ulteriore e ingravescente espressione".
Il rigetto delle attenuanti generiche si è fondato sui molteplici e specifici precedenti penali, anche recenti, tra cui uno risalente a soli sette mesi prima nonché sulla circostanza che il reato oggetto del giudizio è stato commesso in Roma, mentre l'imputato era sottoposto a misura del divieto di dimora in detto Comune, e che Susso ha altresì violato la medesima misura coercitiva applicata nel procedimento in esame, ragione per la quale gli è stata imposta la custodia in carcere. Motivazione, per entrambi i profili, del tutto adeguata e quindi insindacabile in sede di legittimità;
Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende