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Ordinanza — n. 45530/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45530/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45530/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CANGIANO GIUSEPPE nato a NAPOLI il 23/05/2000 SCOGNAMIGLIO CIRO nato a NAPOLI il 26/11/2004 ESPOSITO LUONGO BACHIR nato a NAPOLI il 19/07/2002 avverso la sentenza del 11/07/2024 del TRIBUNALE di NAPOLIetatravviscrattuTrartil udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;

Regesto Legislator

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art. 444 cod.proc.pen, art. 129 c.p, art. 589 cod.proc.pen, art. 590 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 45530/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 dei 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali impugnabilità della decisione di rinvio ammende per infrazione procedurale pena pecuniaria non riscuotibile ritiro dell'azione giudiziaria motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod.proc.pen
art. 129 c.p
Considerato che l'unico motivo dedotto dal ricorso proposto dai tre imputati a mezzo del proprio difensore (mancanza di motivazione sui presupposti per l'applicazione dell'art. 129 c.p.p.), non prospetta questione compresa tra fra quelle consentite dal vigente art.
art. 589 cod.proc.pen
Ritenuto che il ricorrente Cangiano Giuseppe ha depositato, in data 2 settembre 2024, rinuncia al ricorso debitamente presentata ai sensi dell'art. 589 cod.proc.pen., per cui il ricorso proposto dallo stesso va dichiarato inammissibile ai sensi dell'art.
art. 590 cod.proc.pen
589 cod.proc.pen., per cui il ricorso proposto dallo stesso va dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 590 cod.proc.pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CANGIANO GIUSEPPE nato a NAPOLI il 23/05/2000 SCOGNAMIGLIO CIRO nato a NAPOLI il 26/11/2004 ESPOSITO LUONGO BACHIR nato a NAPOLI il 19/07/2002 avverso la sentenza del 11/07/2024 del TRIBUNALE di NAPOLIetatravviscrattuTrartil udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;

MOTIVI DELLA DECISIONE

-riQt 1. Con la sentenza in epigrafe, ìla di Napoli ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen., a Cangiano Giuseppe la pena di anni uno di reclusione ed euro duecento di multa e a Scognamiglio Ciro ed Esposito Luongo Bachir la pena di mesi otto di reclusione ed euro centoventi di multa, in relazione al reato di cui agli art. 110, 624, 625 nn. 1,2, 5 e 7, per tentativo di furto pluriaggravato di una autovettura in concorso.

2. Considerato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 dei 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

3. Considerato che l'unico motivo dedotto dal ricorso proposto dai tre imputati a mezzo del proprio difensore (mancanza di motivazione sui presupposti per l'applicazione dell'art. 129 c.p.p.), non prospetta questione compresa tra fra quelle consentite dal vigente art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

4. Ritenuto che il ricorrente Cangiano Giuseppe ha depositato, in data 2 settembre 2024, rinuncia al ricorso debitamente presentata ai sensi dell'art. 589 cod.proc.pen., per cui il ricorso proposto dallo stesso va dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 590 cod.proc.pen. 5.Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità dei ricorsi deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità.

6. Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno, quanto ai ricorrenti Scognamiglio Ciro ed Esposito Luongo Bachir, e della somma di euro cinquecento, quanto a ricorrente Cangiano Giuseppe, che ha rinunciato al ricorso, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa dei ricorrenti (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi di Scognamiglio Ciro ed Esposito Luongo Bachir e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso di Cangiano Giuseppe e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deci