Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to uncited statutory grounds for non-punishment and lack of crime fact reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Cianci Nicola inadmissible without formalities. Cianci argued that the lower court failed to address the lack of non-punishment grounds under Article 129 and the absence of reasoning regarding the criminal act. The court rejected these censure because they do not fall within the specific grounds permitted by Article 448, paragraph 2-bis, of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals challenging the lack of reasoning on non-punishment causes or the existence of the crime are inadmissible if they do not concern the expression of the accused's will, the correlation between the request and the judgment, the legal qualification of the act, or the legality of the penalty.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIANCI NICOLA nato a CERIGNOLA il 16/04/1984 avverso la sentenza del 24/05/2024 del TRIBUNALE di FERMOdettrevvistrerfre-Perrti7 udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso proposto da CIANCI NICOLA avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile, per indeducibilità delle censure proposte (mancanza di motivazione in ordine alla insussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod.proc.pen. e mancanza di motivazione sul fatto di reato), che non rientrano fra quelle consentite dal vigente art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in quanto non riguardanti motivi specifici attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
2. La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 21 novembre 2024.