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Ordinanza — n. 45524/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for introducing new issue on more favorable sentencing law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45524/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared Giovanni Basile's cassation appeal inadmissible for raising a new issue regarding the application of a more favorable sentencing law. The appellant argued the lower court failed to address his complaint about the minimum penalty under Law 103/2017 versus the one at the time of the crime. The court ruled that the appellate court had correctly addressed the actual appeal grounds and that the appellant's new argument was not examinable under Article 606 of the Criminal Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it raises a new issue not examined by the lower court, even if the appellant claims the lower court failed to address a specific legal provision.

Parole chiave

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new issue inadmissibility more favorable law cassation appeal sentencing minimum criminal procedure code gravi addebiti penali delitto contro l'ambiente importo di base

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen
Avverso tale reale contenuto della motivazione, il ricorrente non si misura e propone una questione nuova, non esaminabile in questa sede, ex art. 606, comma 3, cod,proc,pen 3.
Art. 616 cod. proc. pen
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
art. 624 bis cod.pen
103/2017, in luogo di quello più favorevole esistente al momento di commissione del reato di cui all'art. 624 bis cod.pen.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BASILE GIOVANNI nato a CATANIA il 27/07/1995 avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE; Motivi della decisione 1. BASILE GIOVANNI ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Catania indicata in epigrafe, deducendo:

1) vizio di motivazione, in relazione alla determinazione della pena. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il ricorso è inammissibile.

3. Si lamenta che la Corte di appello non abbia dato risposta alla censura formulata avverso la sentenza di primo grado, che avrebbe applicato il trattamento minimo previsto dalla legge n. 103/2017, in luogo di quello più favorevole esistente al momento di commissione del reato di cui all'art. 624 bis cod.pen.

4. La Corte territoriale, alla pagina 3 della sentenza impugnata, ha indicato il contenuto del motivo di appello, non la questione qui dedotta della violazione della disciplina più favorevole al reo, ma la richiesta J di un più Wte trattamento sanzionatorio ravvisato nel minimo della pena previsto al momento di commissione del reato. Indi, alla successiva pagina 4, ha disatteso la doglianza, rilevando la .congruità della statuizione del primo giudice. Avverso tale reale contenuto della motivazione, il ricorrente non si misura e propone una questione nuova, non esaminabile in questa sede, ex art. 606, comma 3, cod,proc,pen 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così de