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Ordinanza — n. 45518/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific criticism regarding refusal of probation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45518/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal by Andrea Fogliata inadmissible because the sole ground raised was a mere reproduction of previously examined and rejected criticisms. The court affirmed that the refusal of probation is a discretionary factual assessment based on the defendant's criminal history and personality, which cannot be challenged in a cassation review unless the reasoning is manifestly illogical. Consequently, the lower court's decision to deny the substitution of detention with domiciliary detention was upheld without further scrutiny.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 20 bis cod. pen.: The cassation court cannot review the discretionary refusal of probation unless the lower court's reasoning is manifestly illogical, as the assessment relies on factual elements like criminal history and personality.

Parole chiave

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inadmissible appeal substitution of penalty domiciliary detention manifestly illogical discretionary assessment criminal history cassation review responsabilità penale dei minori

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Art. 20 bis cod. pen.
Il Fogliata, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo un unico motivo, con il quale deduce vizio di motivazione, in punto di rifiuto della richiesta di sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 20 bis cod.pen.
Art. 58, comma primo, seconda parte, I. n. 689 del 1981
I "fondati motivi" che impongono la non sostituzione della pena, ai sensi dell'art. 58, comma primo, seconda 'parte, I.
D.Igs. n. 150 del 2022
In conclusione, deve affermarsi che, anche successivamente alle modifiche apportate dal D.Igs. n. 150 del 2022, la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l'osservanza dei criteri di cui all'art.
Art. 133 c.p.
150 del 2022, la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod.
art. 20 bis cod.pen
Il Fogliata, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo un unico motivo, con il quale deduce vizio di motivazione, in punto di rifiuto della richiesta di sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 20 bis cod.pen.
art. 133 c.p
150 del 2022, la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod.
art. 133 cod. pen
150 del 2022, la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5 n. 17959 del 26/01/2024
133 c.p., sicché la richiesta di sostituzione della pena detentiva impone al giudice solo di motivare sulle ragioni del diniego (Sez. 5 n. 17959 del 26/01/2024 Ud.
Sez. 1, n. 25833 del 23/04/2012
286449-01 Sez. 1, n. 25833 del 23/04/2012, Testi, Rv.
Sez. 2, n. 7811, 01/10/1991
Sez. 2, n. 7811, 01/10/1991, Sampugna, Rv.
Sez. 2, n. 25085, 18/06/2010
191006; Sez. 2, n. 25085, 18/06/2010, Amato, rv.
Sez. 1, n. 35849 del 17/5/2019
Si tratta di un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico, così come accaduto nel caso sottoposto al Collegio (Sez. 1, n. 35849 del 17/5/2019, Ahmetovíc, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FOGLIATA ANDREA nato a TARANTO il 29/09/1987 avverso la sentenza del 10/04/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Lecce Sez. Distaccata di Taranto ha confermato la decisione del Tribunale della stessa sede del 24 maggio 2023, con la quale FOGLIATA ANDREA era stato condannato alla pena di anni uno, mesi otto di reclusione ed euro trecentocinquanta di multa in relazione al reato di cui all'art. 624 bis e 625 bis cod. pen., in relazione al furto di un ciclomotore, che si trovava all'interno di un garage, mediante effrazione della serratura ed introduzione all'interno dello stesso garage, il 16 giugno 2016.

2. Il Fogliata, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo un unico motivo, con il quale deduce vizio di motivazione, in punto di rifiuto della richiesta di sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 20 bis cod.pen.

3. Il ricorso è inammissibile. Il motivo risulta essere meramente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dal Giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata. La Corte ha ritenuto, condividendo il giudizio del Tribunale, che la sostituzione della pena detentiva non potesse essere concessa alla luce della negativa personalità dell'imputato, emergente dal certificato del casellario giudiziale, in ragione dei plurimi delitti contro il patrimonio commessi, anche beneficiando della sospensione condizionale della pena.

La valutazione della sussistenza dei presupposti per l'adozione di una sanzione sostitutiva è legata agli stessi criteri previsti dalla legge per la determinazione della pena, ed il giudizio prognostico positivo cui è subordinata la possibilità della sostituzione non può prescindere dal riferimento agli indici individuati dall'art. 133 c.p., sicché la richiesta di sostituzione della pena detentiva impone al giudice solo di motivare sulle ragioni del diniego (Sez. 5 n. 17959 del 26/01/2024 Ud. (dep. 07/05/2024) Rv. 286449-01 Sez. 1, n. 25833 del 23/04/2012, Testi, Rv. 253102-01;

Sez. 2, n. 7811, 01/10/1991, Sampugna, Rv. 191006; Sez. 2, n. 25085, 18/06/2010, Amato, rv. 247853). Si tratta di un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico, così come accaduto nel caso sottoposto al Collegio (Sez. 1, n. 35849 del 17/5/2019, Ahmetovíc, Rv. 276716). In conclusione, deve affermarsi che, anche successivamente alle modifiche apportate dal D.Igs. n. 150 del 2022, la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., prendendo in considerazione, tra l'altro, la gravità del fatto per il quale è intervenuta condanna, le sue modalità di commissione e la personalità del condannato, per come risulti anche dai precedenti penali.

I "fondati motivi" che impongono la non sostituzione della pena, ai sensi dell'art. 58, comma primo, seconda 'parte, I. n. 689 del 1981, esprimono la necessità di soppesare adeguatamente il giudizio di bilanciamento, in chiave prognostica, tra le istanze volte a privilegiare l'adozione di forme sanzionatorie più corrispondenti e consone alla finalità rieducativa - le pene sostitutive - e l'obiettivo di assicurare effettività alla pena, risolvendosi in un obbligo di adeguata e congrua motivazione per il giudice.

4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in