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Ordinanza — n. 45513/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds regarding insufficient motivation in criminal appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45513/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defense failed to provide specific grounds challenging the lower court's reasoning. The appellant merely alleged insufficient motivation without addressing the specific facts or legal arguments used to prove guilt and recidivism. Consequently, the appeal violated procedural requirements for substantive criticism of the judgment.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p., comma 1, lett. d); Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it lacks specific grounds of fact and law, as generic denunciations of insufficient motivation do not constitute a substantive critique of the judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific grounds insufficient motivation procedural requirements criminal appeal controversie patrimoniali contestazione della realizzazione documenti mancanti

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p., comma 1, lett. d)
Per tale ragione, il ricorso è necessariamente privo dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. d), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta.
Art. 616 c.p.p.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
art. 581 c.p
Per tale ragione, il ricorso è necessariamente privo dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, 20377/2009
Sez. 5 28011/2013
243838; Sez. 5 28011/2013, rv.
Sez. 2 11951/2014
255568; Sez. 2 11951/2014, rv.
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019
259425; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANCUSO SALVATORE nato a PALERMO il 13/12/1990 avverso la sentenza del 21/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE; Motivi della decisione 1.La Corte di appello di Palermo ha confermato, in punto di responsabilità penale e riducendo la pena, la decisione del Tribunale della stessa sede che aveva riconosciuto MANCUSO Salvatore colpevole della contravvenzione di cui all'art.116, commi 15 e 17, C.d.S. per aver circolato alla guida di un veicolo privo di targa e senza aver conseguito la patente di guida, avendo commesso il fatto con la recidiva nel biennio. 2.Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato denunciando vizio di motivazione, che ritiene insufficiente al fine di provare la colpevolezza dell'imputato.

3. Il motivo è carente di specificità in quanto non si confronta con la decisione impugnata, non sottopone alla necessaria critica le argomentazioni poste a fonda- mento della decisione e in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto, laddove il giudice di appello, premesso che il fatto storico della guida senza patente non era messo in discussione, così come verbalizzato nell'immediatezza dei fatti e acclarato dal Tribunale, ha in primo luogo confermato che il Mancuso era stato destinatario di analoga contestazione il 18 luglio 2018 ( mai pagata né impugnata dall' interessato) che era stata iscritta a ruolo 1'11.12.2018. Da ciò la sentenza impugnata ha tratto la prova della colpevolezza dell'imputato e della non partico- lare tenuità del fatto. Inoltre, considerati i precedenti penali, indici di una perso- nalità negativa, la Corte territoriale ha escluso che potessero trovare applicazione le circostanze attenuanti generiche.

4. A fronte di tali motivazioni, il ricorrente si limita a denunciare in modo del tutto generico ed aspecifico una affermata insufficienza della motivazione. Si tratta dunque di motivo che, in quanto privo della idoneità ad incidere sulla struttura della motivazione per di più a fronte di una doppia conforme, non può essere considerato come una critica argomentata rispetto a quanto affermato nel giudizio di merito. Per tale ragione, il ricorso è necessariamente privo dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. d), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta. Ed è quindi inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sen- tenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, 20377/2009, rv. 243838; Sez. 5 28011/2013, rv. 255568; Sez. 2 11951/2014, rv. 259425; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, rv. 277710 - 01).

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- m