Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 45510/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for attempted theft, ruling consummated theft applies regardless of police intervention timing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45510/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by Orlando Salvatore and Valentina Lucchese inadmissible due to repetitive grounds. The lower court found the defendants had already consummated the theft by removing the motorcycle from the owner's control before police arrived, regardless of their subsequent abandonment of the vehicle. The court rejected the claim that the theft was merely attempted because the agents were forced to leave immediately upon police intervention.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 624 c.p.; Art. 581 c.p.p.: The distinction between attempted and consummated theft depends solely on the agent's effective possession of the stolen item, not on spatial or temporal criteria regarding police intervention; repetitive appeal grounds fail to meet admissibility requirements under Art. 581 c.p.p. d).

Parole chiave

Generato dall'IA
consummated theft attempted theft possession criteria police intervention repetitive grounds inadmissible appeal theft by violence falsa dichiarazione della parte

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 624 c.p.
Art. 581 c.p.p. comma 1 lett. d)
Per tale ragione, i ricorsi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett.
Art. 616 cod. proc. pen
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
art. 581 c.p
Per tale ragione, i ricorsi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 837 del 03/11/1992 (dep.1993) Zizzo
Sez. 6, 20377/2009
Sez. 5, 28011/2013
Sez. 2, 11951/2014
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019
259425; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ORLANDO SALVATORE nato a PALERMO il 21/03/1989 LUCCHESE VALENTINA nato a PALERMO il 10/09/1990 avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE; Motivi della decisione 1. Orlando Salvatore e Lucchese Valentina, ritenuti responsabili, in concorso tra loro, del reato di furto di un motociclo, aggravato dalla violenza sullo stesso e dalla circostanza che il motociclo si trovava posteggiato sulla pubblica via e quindi esposto alla pubblica fede, ricorrono, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo, con un unico motivo di ricorso, che la sentenza sia viziata da errore nell'applicazione della legge penale e da illogica motivazione in ragione del fatto che la condotta non sia stata configurata quale tentativo di furto.. Chiedono, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I ricorsi sono inammissibili.

3. La sentenza, ricostruiti i fatti nel senso che gli imputati erano stati visti spingere il ciclomotore per una via situata nei pressi del luogo in cui lo stesso era stato posteggiato dalla proprietaria, hanno ritenuto (punto 4.2 a pag.

2) consu- mato il reato in quanto gli imputati ben prima dell'intervento delle forze dell'ordine si erano impossessati del motociclo, forzando il blocca disco, allontanando il mezzo dal luogo in cui era stato posteggiato e lasciandolo in luogo non distante per poi recuperarlo in seguito. Dunque, la decisione è conforme al principio espresso dalla Corte di cassazione, secondo cui, ai fini della distinzione tra il reato di furto con- sumato e quello tentato non hanno rilevanza ne' il criterio spaziale ne' il criterio temporale, sicché è sufficiente, ai fini della consumazione, la sottrazione della cosa alla disponibilità del detentore e il correlativo impossessamento di essa da parte dell'agente anche per breve lasso di tempo: si realizza pertanto l'ipotesi di furto consumato anche se l'agente sia stato costretto ad abbandonare la refurtiva subito dopo la sottrazione a causa del pronto intervento dell'avente diritto o della forza pubblica.

Solo se l'intervento di costoro, all'insaputa dell'agente, sia intervenuto, sotto forma di vigilanza, nel corso dell'azione delittuosa per modo che vi sarebbe stata la possibilità di intervenire in qualsiasi momento per bloccarne l'attività, il furto non potrebbe considerarsi consumato; ciò anche se l'agente si fosse impos- sessato della cosa giacché non si sarebbe mai potuto realizzare in tali circostanze un autonomo effettivo impossessamento della refurtiva, rimasta sempre nella sfera diretta di controllo e vigilanza dell'offeso (Sez. 5, n. 837 del 03/11/1992 (dep.1993 ) Zizzo, Rv. 193486 - 01.

Il motivo reitera le medesime doglianze già correttamente valutate e disattese dai giudici del merito, si tratta di motivi che, in quanto meramente ripetitivi a fronte di una doppia conforme, non possono essere considerati come una critica argomentata rispetto a quanto affermato nel giudizio di merito. Per tale ragione, i ricorsi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. d), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta. Ed è quindi inammissibile, in parte qua, il ricorso per cassazione fondato su motivi ripetitivi dovendosi gli stessi considerare non specifici ma sol- tanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, 20377/2009, rv. 243838;

Sez. 5 28011/2013, rv. 255568; Sez. 2 11951/2014, rv. 259425; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, rv. 277710 - 01).

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa