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Ordinanza — n. 45509/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against theft of electricity conviction for inadmissible grounds seeking fact revision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45509/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Gianfranco Guastella's appeal against his theft of electricity conviction inadmissible. The appellant argued for a retrial based on alleged errors regarding double jeopardy, joint offense, and mitigating circumstances. The court rejected these claims because they sought a revision of facts already established by the lower court, which found the specific acts and energy quantities distinct from prior convictions.

Regesto Legislator

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Art. 649 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation cannot be admitted if they merely request a revision of facts ascertained by the court of first instance or if they fail to precisely identify the legal grounds for the appeal.

Parole chiave

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theft of electricity bis in idem principle inadmissible appeal revision of facts mitigating circumstances verdetto di colpevolezza gravi addebiti penali responsabilità penale dei minori

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 649 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
d.l. 23 maggio 2008, n. 92
62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n.
legge 24 luglio 2008, n. 125
92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensura- tezza dell'imputato (Sez.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep.
Sez. 4, n. 30615 del 09/05/2024
La Corte di appello, quindi, si è conformata all'orientamento espresso dalla Corte di cassazione (Sez. 4, n. 30615 del 09/05/2024, Testore, Rv.
Sez. 4, n. 32872 dell'08/06/2022
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUASTELLA GIANFRANCO nato a ALCAMO il 29/01/1977 avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE; Motivi della decisione 1. Guastella Gianfranco, ritenuto responsabile del reato di furto di energia elettrica con attacco diretto alla rete, ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo ttbedistinti motivi di ricorso:

a) vizio di mo- tivazione in ordine alla responsabilità penale dell'imputato, posto che la Corte ter- ritoriale si era limitata a confermare per relationem la sentenza di primo grado, negando la ricorrenza del bis in idem rispetto a condotta di reato per cui il ricor- rente era stato condannato con sentenza n.657/2019;b) vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del concorso formale o del reato continuato;

e) vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze atte- nuanti generiche. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il ricorso è inammissibile.

3. Il primo ed il secondo motivo di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché tendono palesemente ad ottenere una rivisitazione dei fatti accertati dal giudice di merito, non ammessi in sede di legittimità, ed inoltre appaiono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei cor- relati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto es- senziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassa- zione). La sentenza impugnata, alle pagine 2 e 3, ha accertato che, nel caso di specie, la condotta contestata nel procedimento relativo alla sentenza divenuta irrevoca- bile non coincide con quella per cui si procede, posto che non vi è coincidenza del fatto (condotta, evento e nesso di causalità), essendo diversi gli immobili serviti dalla fornitura abusiva e diversa la quantità di energia elettrica sottratta.

Inoltre, si è fornita spiegazione specifica in ordine ai fatti riscontrati (allaccio abusivo me- diante apposizione di due conduttori di rame a monte del contatore, pur disattivato dal ricorrente per cessazione di utenza, che bypassava, così consentendo all'im- putato stesso, che lo aveva ammesso, di fruire dell'energia elettrica all'interno dell'abitazione). La Corte di appello, quindi, si è conformata all'orientamento espresso dalla Corte di cassazione (Sez. 4, n. 30615 del 09/05/2024, Testore, Rv. 286884 - 02), secondo cui, in tema di divieto del "bis in idem", sussiste l'"idem factum", alla luce della giurisprudenza della Corte EDU e di quella della Corte di giustizia dell'UE, nel caso di identici fatti materiali o in quello di fatti sostanzial- mente identici per circostanze connesse da inscindibile legame sotto il profilo spa- zio-temporale, dovendo escludersi, invece, l'identità nel differente caso in cui dalla medesima condotta dell'agente siano derivati eventi naturalisticamente diversi. (Fattispecie in cui la Corte ha rigettato la richiesta difensiva di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, relativa al quesito se l'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE e l'art. 54 della Convenzione per l'accordo di Schengen dovessero essere interpretati come contenenti il divieto di un secondo giudizio in caso di contesta- zione di identiche condotte, a prescindere dalla eventuale diversità dell'evento).

Dal medesimo accertamento in fatto, relativo alla duplicità delle condotte (diversi allacci ala rete) la Corte territoriale ha dedotto correttamente l'inconfigu- rabilità del concorso formale dei reati; dalla assenza di elementi idonei a provare che le condotte fossero frutto di un unico disegno criminoso, nel senso che al momento della commissione del primo allaccio, l'imputato prefigurasse la succes- siva reiterazione di allaccio abusivo, la Corte ha tratto argomenti per negare l'ap- plicazione della continuazione tra i due reati.

4. Il terzo motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze atte- nuanti generiche, è pure inammissibile in ragione del fatto che, alla pagina 5 della sentenza impugnata, la Corte territoriale ha accertato l'insussistenza di circostanze favorevoli, tali da consentire il riconoscimento delle stesse, a fronte di una perso- nalità negativa e propensa al crimine, come dimostrato da due precedenti specifici a carico del Guastella e dal fatto che la condotta di abusiva fruizione di energia elettrica era cessata solo in ragione della verifica disposta dall'Enel.

A fronte di tale specifica motivazione, il ricorrente, che, pure deduce vizio di violazione di legge, nella sostanza lamenta un erroneo esercizio del potere giuri- sdizionale di determinazione del trattamento sanzionatorio, non indica quali sa- rebbero gli elementi favorevoli trascurati. Il mancato riconoscimento delle circo- stanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensura- tezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 dell' 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 - 01).

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila i