Ordinanza — n. 45506/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Novara del 21 ottobre 2020, con cui Brancaleon Sergio, in sede di rito abbreviato, era stato condannato alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro duecento di multa, in ordine al reato di cui agli artt. 79 e 95 d.P.R. n. 115/2002, per aver falsamente dichiarato, al fine di ottenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, di non essere stato condannato per i reati ex art. 6 comma 4-bis d.P.R. n. 115/2002 in materia di evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131 bis cod.pen; Ordinanza — n. 45506/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 79 e 95 d.P.R. n. 115/2002, per aver falsamente dichiarato, al fine di ottenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, di non essere stato condannato per i reati ex art. 6 comma 4-bis d.P.R. n. 115/2002 in materia di evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRANCALEON SERGIO nato a BIELLA il 26/10/1951 avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Novara del 21 ottobre 2020, con cui Brancaleon Sergio, in sede di rito abbreviato, era stato condannato alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro duecento di multa, in ordine al reato di cui agli artt. 79 e 95 d.P.R. n. 115/2002, per aver falsamente dichiarato, al fine di ottenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, di non essere stato condannato per i reati ex art. 6 comma 4-bis d.P.R. n. 115/2002 in materia di evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto.
2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo i seguenti motivi: con il primo motivo, la manifesta ed illogica carenza di motivazione in punto di responsabilità penale; con il secondo motivo, denuncia il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131 bis cod.pen.
3. Tutti i motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità. Quanto, al primo, va rilevato che lo stesso riproduce, senza formulare specifica critica, il medesimo profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso correttamente dalla Corte di appello, che ha evidenziato, alla pagina 2 e 3 della sentenza impugnata, come anche l'elemento soggettivo del reato fosse reso evidente dall'esame delle concrete modalità della condotta, posto che l'imputato era stato più volte condannato per operazioni inesistenti nonché per omesse e infedeli dichiarazioni annuali di imposte. Anche il profilo relativo alla sussistenza della causa di non punibilità della lieve entità del fatto di reato, di cui all'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile in quanto relativo a questione non dedotta in precedenza.
4. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 21 novembre 2024 La Consigliera es