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Ordinanza — n. 45505/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals for lack of admissibility due to double conformity and insufficient specific criticism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45505/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by Costa Gustavo and Battilocchio Michael inadmissible, ordering them to pay court costs. The appellants argued for reduced sentences and challenged the video evidence used to establish their joint criminal responsibility. The court rejected these claims because the lower courts' reasoning was consistent across both instances and the appeals lacked specific, substantive criticism of the factual findings.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals are inadmissible when the lower court's reasoning is consistent across both instances (double conformity) and the appellant fails to formulate specific, substantive criticism of the factual findings or sentencing.

Parole chiave

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double conformity inadmissibility of appeal specific criticism requirement video evidence admissibility joint criminal responsibility testimone a carico altri capi d'accusa ammissione del pubblico ministero

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017, Petrocelli e altri
Sez. 2, n. 10758 del 29/01/2015, Giugliano
Sez. 2, n. 10758 del 29/01/2015, Giugliano, Rv.
Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, Dall'Agnola
Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L. ed altro
Sez. 4, n. 32955 del 05/07/2024, Franzoni
Sez. 1, n. 33298 del 22/04/2024, Fall
252615), che in tali termini deve essere assunto anche nella denuncia dei vizi di legittimità, nei limiti della loro rilevanza (Sez. 1, n. 33298 del 22/04/2024, Fall).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: COSTA GUSTAVO nato il 01/01/1989 BATTILOCCHIO MICHAEL nato a CIVITAVECCHIA il 07/11/1994 avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE; Motivi della decisione 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Genova ha confermato, nei confronti di Costa Gustavo e di Battilocchio Michael, la decisione del Tribunale della stessa sede del 23 gennaio 2018, resa in sede di giudizio abbreviato, che aveva ritenuto entrambi, in concorso tra loro, responsabili del reato di furto della somma di euro 100,00 circa in monete, sottraendola mediante effrazione dai distributori automatici di bevande di proprietà della s.p.a.

SDA 2000, esposti alla pubblica fede (in Genova, il 22 marzo 2016), ed il solo Costa Gustavo del reato di furto di euro 50.000, commesso con le medesime modalità e nello stesso luogo, con recidiva specifica reiterata infraquinquennale (in Genova, il 28 marzo 2016), condannandoli alla pena, rispettivamente, di mesi 10 di reclusione e di euro 400 di multa (ritenuta la continuazione) e di mesi 6 di reclusione ed euro 200 di multa.

2. Avverso tale sentenza, ricorre per cassazione, a mezzo del proprio difensore, Gustavo Costa, con l'unico motivo, denunciando vizio di motivazione, relativamente alla sanzione irrogata, che si era discostata dal minimo edittale immotivatamente; ricorre per cassazione anche Battilocchio Michael, a mezzo del proprio difensore, con l'unico motivo, relativo al vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità penale, illegittimamente ritenuta sulla base della sola identificazione mediante fotogrammi di registrazioni video e senza prova dell'apporto causale fornito nella determinazione del reato.

3. Il ricorso proposto da Giacomo Costa è inammissibile, posto che la Corte territoriale ha definito modesta l'entità della pena irrogata dal Tribunale ad entrambi gli imputati, e ha considerata adeguata la medesima pena inflitta dal Tribunale, avuto riguardo alla circostanza che la condotta era stata reiterata dopo pochi giorni. Il motivo, dunque, riproduce motivi già vagliati e respinti dal giudice del merito, senza formulare alcuna specifica critica.

4. Anche il ricorso proposto da Battilocchi Michael non supera il vaglio di ammissibilità. Il motivo è inammissibile in quanto palesemente orientato a sollecitare la rivalutazione della ricostruzione dei fatti e la lettura del materiale probatorio adottata dai giudici di merito, in modo conforme. La sentenza impugnata ha ritenuto provato, mediante la visione dei filmati tratti dalle telecamere presenti all'interno della stanza dell'ospedale ove erano ubicati i distributori, che nell'arco di una stretta sequenza temporale che vedeva Costa e Battilocchi in posizione assai ravvicinata, il primo manometteva l'erogatore automatico sotto gli occhi del secondo.

Mancando giustificazioni differenti, non spiegandosi altrimenti la presenza del Battilocchi in quel posto ed in quella posizione, essendo già ivi fotografato il 16 marzo 2016, si traeva il convincimento della sua partecipazione all'azione (pagine 3 e 4 della sentenza impugnata).5. Nel caso in esame, ci si trova al cospetto una c.d. "doppia conforme". Tale costruzione postula che il vizio di motivazione deducibile e censurabile in sede di legittimità sia soltanto quello che, a presidio del devolutum, discende dalla pretermissione dell'esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati in quella sede (Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017, dep. 2018, Petrocelli e altri, Rv. 272324;

Sez. 2, n. 10758 del 29/01/2015, Giugliano, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967); o anche manifestamente travisati in entrambi i gradi di giudizio (Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018). Deve altresì ribadirsi che nei casi di doppia conforme, le motivazioni delle sentenze di merito convergono in un apparato motivazionale integrato e danno luogo ad un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615), che in tali termini deve essere assunto anche nella denuncia dei vizi di legittimità, nei limiti della loro rilevanza (Sez. 1, n. 33298 del 22/04/2024, Fall).

Quanto al travisamento della prova, esso è configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia; il relativo vizio ha natura decisiva solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio (Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio, Rv. 258774; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499).

6. Peraltro, in relazione alla ipotesi di duplice travisamento, lo stesso deve emergere in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio tra le parti (Sez. 4, n. 32955 del 05/07/2024, Franzoni; Sez. 2, n. 5336 del 9 gennaio 2018, L. ed altro, Rv.272018).

7. Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 21 novgmbre 2024 La Consi