Sentenza — n. 45501/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BATTAGLIA MARCO nato a RIMINI il 21/04/1989 avverso la sentenza del 08/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Battaglia Marco, ritenuto responsabile„ nelle conformi sentenze di merito, del reato, contestato sub b) dell'imputazione, di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n. 2 e 7 cod. pen.; letti i verbali della Stazione Carabinieri di Rimini Centrale da cui risultano la remissione della querela della persona offesa ed accettazione della stessa da parte dell'imputato; considerato che è ammissibile il ricorso per cassazione proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione (Sez. 4, n. 38156 del 05/07/2022, Tomasello Tommaso, Rv. 283584;
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 45501/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente ,Rv. 268625; considerato che il delitto per cui è processo è procedibile, dopo le innovazioni introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a querela di parte; considerato che la sentenza deve essere annullata senza rinvio, in quanto il reato è estinto per remissione di querela; ritenuto che le spese del procedimento rimangono a carico del querelato ex art. 340„ comma 4, cod. proc. pen.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BATTAGLIA MARCO nato a RIMINI il 21/04/1989 avverso la sentenza del 08/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Battaglia Marco, ritenuto responsabile„ nelle conformi sentenze di merito, del reato, contestato sub b) dell'imputazione, di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n. 2 e 7 cod. pen.; letti i verbali della Stazione Carabinieri di Rimini Centrale da cui risultano la remissione della querela della persona offesa ed accettazione della stessa da parte dell'imputato; considerato che è ammissibile il ricorso per cassazione proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione (Sez. 4, n. 38156 del 05/07/2022, Tomasello Tommaso, Rv. 283584;
Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente ,Rv. 268625; considerato che il delitto per cui è processo è procedibile, dopo le innovazioni introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a querela di parte; considerato che la sentenza deve essere annullata senza rinvio, in quanto il reato è estinto per remissione di querela; ritenuto che le spese del procedimento rimangono a carico del querelato ex art. 340„ comma 4, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna il querelato al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 21 novembre 2024. 11