Cassation court dismisses appeal regarding sentencing discretion for recidivist convicted of theft under Italian Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Fernando Bottiglieri's appeal inadmissible, upholding his conviction for theft and the imposed sentence. The appellant argued for a lighter penalty, but the court affirmed that sentencing falls within the trial judge's discretionary power to evaluate factors like negative personality and prior criminal record. The decision rests on the principle that appellate review is limited to detecting arbitrary or illogical sentencing, which was absent here.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 624 cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The Court of Cassation reviews sentencing only for arbitrariness or illogical reasoning, affirming the trial judge's broad discretion to weigh aggravating factors like recidivism without requiring consideration of every favorable argument presented.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOTTIGLIERI FERNANDO nato a SALERNO il 30/05/1966 avverso la sentenza del 08/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna del 17 febbraio 2021 con cui Bottiglieri Fernando era stato condannato alla pena di anni due di reclusione ed euro quattrocento di multa in relazione al reato di cui all'art. 624 cod. pen.
2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.
3. Con riferimento all'unico motivo di ricorso, va ricordato che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278). Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243;
Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754). Il sindacato di legittimità sussiste solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Al contrario, nella fattispecie, l'entità della pena irrogata è stata correttamente giustificata in riferimento alla negativa personalità dell'imputato, gravato da numerosi precedenti penali. Né appare obbligatorio che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli dedotti dalla parte, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione.
5. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21 novembts fR.Sst-TATA