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Ordinanza — n. 45497/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal regarding refusal of counsel notification when defendant refuses medical tests.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45497/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction of the defendant for refusing to undergo mandatory medical tests. The defendant argued that the prosecutor's report was inadmissible because he was not notified of his right to legal counsel during the irrevocable testing phase. The court ruled that this notification requirement does not apply when the suspect explicitly refuses to submit to the examinations, rendering the defense counsel's presence functionally unnecessary.

Regesto Legislator

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Art. 114 disp. att. cod. proc. pen.; Art. 350, 191, 546, 356 cod. proc. pen.: The obligation to inform the suspect of the right to legal counsel for irrevocable medical examinations does not arise if the suspect refuses to undergo such examinations.

Parole chiave

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refusal of medical tests notification of counsel irrevocable examinations inadmissible appeal procedural rights estratto del casellario giudiziale pericolo di tortura luogo del reato

Disposizioni normative citate

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Art. 114 disp. att. cod. proc. pen.
Il Torri, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione degli art. 114 disp. att. cod. proc. pen. e 350, 191, 546, 356 cod.
Art. 350 cod. proc. pen.
Art. 191 cod. proc. pen.
Art. 546 cod. proc. pen.
Art. 356 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non tvu sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro 3.000,00, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
art. 114 disp. att. cod. proc. pen
Il Torri, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione degli art. 114 disp. att. cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non tvu sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro 3.000,00, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 33594 del 10/02/2021, Brunelli
Sez. 4, n. 16816 del 14/01/2021, Pizio
281745; Sez. 4, n. 16816 del 14/01/2021, Pizio, Rv.
Sez. 4, n. 34753 del 12/11/2020, Errico
281072; Sez. 4, n. 34753 del 12/11/2020, Errico, non massimata;
Sez. 4, n. 29939 del 23/09/2020, Merlino
Sez. 4, n. 29939 del 23/09/2020, Merlino, Rv.
Sez. 4, n. 34355 del 25/11/2020, Cavalieri
280028; Sez. 4, n. 34355 del 25/11/2020, Cavalieri, Rv.
Sez. 4, n. 4896 del 16/01/2020, Lachhab
279920; Sez. 4, n. 4896 del 16/01/2020, Lachhab, Rv.
Sez. 4, n. 40275 del 19/07/2019, Jaha
278579; Sez. 4, n. 40275 del 19/07/2019, Jaha, non massimata; Sez.
Sez. 4, n. 29275 del 12/06/2019, Chatoubi
40275 del 19/07/2019, Jaha, non massimata; Sez. 4, n. 29275 del 12/06/2019, Chatoubi, non massimata; Sez.
Sez. 4, n. 34470 del 13/05/2016, Portale
29275 del 12/06/2019, Chatoubi, non massimata; Sez. 4, n. 34470 del 13/05/2016, Portale, Rv.
Sez. 4, n. 25534 del 20/02/2019, Riso
267877; Sez. 4, n. 25534 del 20/02/2019, Riso, non massimata; Sez.
Sez. 4, n. 43845 del 26/09/2014, Lambiase
25534 del 20/02/2019, Riso, non massimata; Sez. 4, n. 43845 del 26/09/2014, Lambiase, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORRI CRISTIAN nato a BRESCIA il 01/01/1979 avverso la sentenza del 02/02/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Brescia del 10 maggio 2023 con cui Torri Cristian era stato condannato alla pena di mesi sei di arresto ed euro millecinquecento di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 187, comma 8, C.d.S.

2. Il Torri, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione degli art. 114 disp. att. cod. proc. pen. e 350, 191, 546, 356 cod. proc. pen. (inutilizzabilità del verbale di spontanee dichiarazioni acquisito al fascicolo del dibattimento e omesso avviso della facoltà di nominare un difensore in occasione di accertamento irripetibile).

3. Il ricorso è inammissibile. Aldilà dell'inquadramento formale del verbale acquisito al fascicolo del dibattimento, la Corte d'appello ha rilevato che il rifiuto dell'imputato di sottoporsi agli accertamenti sanitari è stato provato dalle dichiarazioni del teste di P.G. Luigi Cinquegrana, il quale spiegava che l'imputato, dopo un primo test non invasivo che aveva confermato la sua positività a tre sostanze, deducibile da sintomatologia evidente, aveva opposto un categorico rifiuto alla sottoposizione ad ulteriori accertamenti, nonostante fosse stato avvisato delle conseguenze penali del suo diniego.

Secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, l'obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per lo svolgimento di accertamenti irripetibili non sussiste in caso di rifiuto di sottoporsi ai medesimi, in quanto la presenza del difensore è funzionale a garantire che l'atto in questione sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini (Sez. 4, n. 33594 del 10/02/2021, Brunelli, Rv. 281745; Sez. 4, n. 16816 del 14/01/2021, Pizio, Rv. 281072; Sez. 4, n. 34753 del 12/11/2020, Errico, non massimata;

Sez. 4, n. 29939 del 23/09/2020, Merlino, Rv. 280028; Sez. 4, n. 34355 del 25/11/2020, Cavalieri, Rv. 279920; Sez. 4, n. 4896 del 16/01/2020, Lachhab, Rv. 278579; Sez. 4, n. 40275 del 19/07/2019, Jaha, non massimata; Sez. 4, n. 29275 del 12/06/2019, Chatoubi, non massimata; Sez. 4, n. 34470 del 13/05/2016, Portale, Rv. 267877; Sez. 4, n. 25534 del 20/02/2019, Riso, non massimata; Sez. 4, n. 43845 del 26/09/2014, Lambiase, Rv. 260603).

4. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non tvu sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro 3.000,00, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il