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Ordinanza — n. 45491/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45491/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45491/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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violazione di legge (art. 438 cod.proc.pen), in relazione alla richiesta del giudizio abbreviato condizionato che avrebbe fuorviato le aspettative dei ricorrenti; violazione degli artt. 56 e 624 cod.pen., in ragione della mancata qualificazione giuridica in termini di tentativo del reato;

Regesto Legislator

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art. 62 bis cod.pen, art. 625 - bis cod.pen; Ordinanza — n. 45491/2024 — snpen · Corte di Cassazione: violazione dell'art. 62 bis cod.pen. quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Chiedono, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

Parole chiave

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prova del dolo verdetto di colpevolezza violazione dell'obbligo di fedeltà dolo eventuale revisione della sentenza penale sentenze sulla validità di un atto

Disposizioni normative citate

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art. 62 bis cod.pen
violazione dell'art. 62 bis cod.pen.
art. 625 - bis cod.pen
violazione dell'art. 625 bis cod.pen, quanto alla mancata concessione della circostanza attenuante speciale;
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: IERVOLINO LUIGI nato a OTTAVIANO il 01/04/1950 BOVE ANTONIO nato a SANT'ANASTASIA il 10/12/1953 avverso la sentenza del 14/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE; ,/ Motivi della decisione 1. lervolino Luigi e Bove Antonio ricorrono con unico ricorso, a mezzo del difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli indicata in epigrafe, deducendo:

1) violazione di legge (art. 438 cod.proc.pen), in relazione alla richiesta del giudizio abbreviato condizionato che avrebbe fuorviato le aspettative dei ricorrenti;

2) violazione degli artt. 56 e 624 cod.pen., in ragione della mancata qualificazione giuridica in termini di tentativo del reato;

3) violazione dell'art. 625 bis cod.pen, quanto alla mancata concessione della circostanza attenuante speciale;

4) violazione dell'art. 62 bis cod.pen. quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Chiedono, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili. 3.1 ricorrenti, in concreto, non si confrontano adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.

4. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità dei prevenuti, ed i ricorrenti, in concreto, non si confrontano adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.

5. I motivi 2), 3) e 4), inoltre, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).

6. La Corte di appello ha affermato che dalle acquisizioni probatorie era rimasto accertato che gli imputati avevano realizzato l'attività predatoria contestata, perché il bene sottratto era uscito dalla sfera di vigilanza e controllo dell'avente diritto, perché gli autori del delitto si erano allontanati con la refurtiva, dall'abitazione in cui il fatto è stato commesso; l'attenuante di cui all'art. 625 - bis cod.pen., peraltro, non poteva ritenersi, essendo davvero di scarso rilievo la laconica ammissione di responsabilità dello Iervolino, alla luce delle evidenze emerse anche nei riguardi del correo. Le circostanze attenuanti generiche, inoltre, sono state negate, motivatamente, in ragione dell'assenza di elementi da valorizzare per mitigare la pena, anche in considerazione della gravità del fatto ed alla circostanza che gli oggetti trafugati erano stati restituiti ai proprietari solo per l'intervento delle forze dell'ordine.

7. Anche il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; la sentenza impugnata, in particolare, ha correttamente rilevato che il mezzo integrativo della prova richiesto (documentazione volta a dimostrare il risarcimento del danno) è stato in effetti acquisito al processo, mentre altro è la rilevanza probatoria al documento riconosciuta dal giudice.

3. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21/11/