Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 45490/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45490/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45490/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAPOLITANO SALVATORE nato a TERMINI IMERESE il 18/12/1995 avverso la sentenza del 30/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE; Motivi della decisione 1. Salvatore Napolitano ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo indicata in epigrafe, deducendo vizio di motiva- zione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 131-bis cod. pen, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 45490/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione postavi a soste- gno.La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di quei princìpi e la re- lativa motivazione non presenta evidenti discrasie di ordine logico. La Corte distrettuale, infatti, ha reputato decisive, ai fini della valutazione del grado di offensività della condottane concrete modalità della stessa e l'abitualità dell'imputato, risultando dal certificato del casellario che il Napolitano ha riportato sei condanne per fatto analogo.

Parole chiave

Generato dall'IA
delitto contro l'ambiente sorveglianza dell'ambiente considerazioni di protezione ambientale politica ambientale responsabilità penale dei minori responsabilità politica

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 131-bis cod. pen
Salvatore Napolitano ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo indicata in epigrafe, deducendo vizio di motiva- zione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
art. 133 cod. pen
Tali circostanze indiscutibilmente significative rientrano tra i parametri espressamente considerati dall'art. 133 cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAPOLITANO SALVATORE nato a TERMINI IMERESE il 18/12/1995 avverso la sentenza del 30/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE; Motivi della decisione 1. Salvatore Napolitano ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo indicata in epigrafe, deducendo vizio di motiva- zione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. L'unico motivo di ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata ed è privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassa- zione).

3. In ordine all'unico motivo di ricorso, va osservato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940).

Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione postavi a soste- gno.La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di quei princìpi e la re- lativa motivazione non presenta evidenti discrasie di ordine logico. La Corte distrettuale, infatti, ha reputato decisive, ai fini della valutazione del grado di offensività della condottane concrete modalità della stessa e l'abitualità dell'imputato, risultando dal certificato del casellario che il Napolitano ha riportato sei condanne per fatto analogo.

Tali circostanze indiscutibilmente significative rientrano tra i parametri espressamente considerati dall'art. 133 cod. pen.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle