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Ordinanza — n. 45489/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45489/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45489/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GENNA ALESSANDRO nato a ERICE il 31/08/1998 avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;( Motivi della decisione 1. Alessandro Genna ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità che sarebbe stata fondata sulle dichiarazioni inattendibili della per- sona offesa circa la ricostruzione dei fatti e sulla errata valutazione delle immagini di videosorveglianza. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 45489/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

Parole chiave

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allegazioni fattuali non credibili caso di garanzia nella promessa del fatto di un terzo azione di responsabilità asserzione difendibile condanna al pagamento pecuniario allegazione motivata
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GENNA ALESSANDRO nato a ERICE il 31/08/1998 avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;( Motivi della decisione 1. Alessandro Genna ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità che sarebbe stata fondata sulle dichiarazioni inattendibili della per- sona offesa circa la ricostruzione dei fatti e sulla errata valutazione delle immagini di videosorveglianza. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il motivo in questione non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, è costituito da mere doglianze in punto di fatto ed è volto a prefigurare una rivalutazione o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da una perti- nente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito.

3. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motiva- zione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare:

a) l'escussione dibattimentale della persona offesa che ha visto un soggetto con il volto coperto prelevare la bicicletta di sua proprietà e poi un altro soggetto alla guida del ciclo- motore Aprilia Scarabeo che attendeva il complice;

b) le immagini di videosorve- glianza visionate dalla p.g. che individuavano come conducente del ciclomotore il Genna;

c) l'orario riportato nelle immagini estratte, pur essendo in ritardo di 48 minuti rispetto all'ora effettiva, risultava compatibile con quello del furto;

d) la descrizione degli abiti dell'autore del furto e del suo complice effettuata dalla per- sona offesa era coincidente con le immagini di videosorveglianza ritraenti i due soggetti a bordo del ciclomotore. Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia i ricorrenti chiedono una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione. Ma un siffatto modo di procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende