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Ordinanza — n. 45488/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45488/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45488/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO GALBO GASPARE nato a PALERMO il 15/01/1950 avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE; Motivi della decisione 1. Gaspare Lo Galbo, ritenuto responsabile del reato di furto di energia elet- trica con attacco diretto alla rete, ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sen- tenza di cui in epigrafe deducendo tre distinti motivi di ricorso:

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 45488/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Va in fine rilevato che l'inammissibilità dei motivi proposti dalla difesa, river- bera i suoi effetti anche riguardo alla dedotta prescrizione del reato in tesi matu- rata dopo la pronuncia di appello, atteso che l'inammissibilità del ricorso per cas- sazione, conseguente alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente il for- marsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità, a norma dell'art. 129, cod. proc. pen., ivi compreso l'eventuale decorso del termine di prescrizione (così Sez.

Parole chiave

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considerazioni di protezione ambientale caso di garanzia nella promessa del fatto di un terzo responsabilità per i danni ambientali dichiarazioni contraddittorie diritto di risposta lotta contro gli sprechi

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
b) vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non puni- bilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.;
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO GALBO GASPARE nato a PALERMO il 15/01/1950 avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE; Motivi della decisione 1. Gaspare Lo Galbo, ritenuto responsabile del reato di furto di energia elet- trica con attacco diretto alla rete, ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sen- tenza di cui in epigrafe deducendo tre distinti motivi di ricorso:

a) vizio di motiva- zione in ordine alla circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen.;

b) vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non puni- bilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.;

c) violazione di legge in ordine al calcolo della prescrizione operato dalla Corte di appello. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo di ricorso è inerente a violazioni di legge deducibili e non dedotte in precedenza (sussistenza dei presupposti di applicazione delle aggra- vanti previste dai nn. 2 e 7 dell'art. 625 cod.pen). Tale motivo di ricorso non è deducibile in sede di legittimità, perché non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica).

3. Il secondo motivo di ricorso non è consentito dalla legge in sede di legitti- mità perché è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e di- sattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impu- gnata ed è privo del-la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). La Corte di appello ha dato adeguatamente conto in motivazione della impossibilità di riconoscere, nel caso di specie, la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, tenuto conto che con la riforma della norma avvenuta con D.Igs. 150/22 la stessa può trovare applicazione nei reati puniti con una pena detentiva non superiore nel minimo ad anni due e per il furto pluriaggravato (reato per il quale qui si procede) è prevista la pena detentiva da tre a dieci anni.

4. Il terzo motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione per un errato calcolo del termine di prescrizione, è manifesta- mente infondato dal momento che prospetta enunciati ermeneutici in palese con- trasto con il dato normativo. La corte territoriale, differentemente da quanto de- dotto dalla difesa, ha correttamente calcolato il termine di prescrizione del reato di furto consumato pluriaggravato che si prescrive in anni 12 e mesi sei, per cui si procede (identificato nel giorno 06.05.2024) e, pertanto, ha proceduto nel giudizio di impugnazione.

Va in fine rilevato che l'inammissibilità dei motivi proposti dalla difesa, river- bera i suoi effetti anche riguardo alla dedotta prescrizione del reato in tesi matu- rata dopo la pronuncia di appello, atteso che l'inammissibilità del ricorso per cas- sazione, conseguente alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente il for- marsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità, a norma dell'art. 129, cod. proc. pen., ivi compreso l'eventuale decorso del termine di prescrizione (così Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266).

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d